Dunque, è stato convertito in legge a Montecitorio, il dl Covid, grazie ai 311 Sì che hanno sovrastato i 47 No, mentre si sono contati 2 astenuti.
Questo significa che da oggi per i medici e per il personale che somministra il vaccino, scatta lo scudo penale: viene così limitata la punibilità dei reati di omicidio colposo, e di lesioni personali colpose, relativi all’esercizio della professione sanitaria durante l’emergenza epidemiologica.
Tuttavia, per effetto di una norma transitoria introdotta al Senato, i delitti sono comunque sanzionabili, ma soltanto in caso di colpa grave, anche se i casi per i quali si procede non riguardano il nuovo Coronavirus.
Una tutela ‘generosa’ che comprende clinici, chirurghi, infermieri, ostetrici, farmacisti, biologi, fisici e chimici, persino gli psicologi, così come anche i veterinari, i tecnici di radiologia, della riabilitazione e della prevenzione!
Dunque, come viene stabilita una colpa grave? Naturalmente spetta al giudice (che non è un medico) decidere, basandosi su una serie di parametri, che comprendono ad esempio: limitate conoscenze scientifiche sulle patologie relative al coronavirus, o in merito alle terapie idonee e più appropriate. Insomma di fatto ‘rischiano’ quanti eventualmente – non specializzati, e senza esperienza e conoscenze – in un momento di emergenza, vengono arruolati per ostacolare l’incidenza della pandemia.
Il Favor rei. Nel caso delle dosi da inoculare, viene esclusa la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, è esclusa se l’uso del vaccino è stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento (come l’autorizzazione all’immissione in commercio, e quanto stabilito dalle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del ministero della Salute sulle attività e ai singoli prodotti).
Inoltre, per effetto della ‘favor rei’, la limitazione della punibilità per tali gravi colpe, è da ritenersi applicabile anche in relazione ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore del provvedimento.
Infine, ma qui sarebbe davvero un paradosso il contrario, è obbligatoria la vaccinazione per il personale sanitario e socio-sanitario che svolge l’attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, in farmacie, parafarmacie e studi professionali.
Insomma, c’è soltanto che da augurasi che tutto vada per il meglio, e che il nostro stato di salute ci consenta di ‘ammortizzare’ senza complicazioni l’inoculazione dei vaccini. Certo resta l’amaro in bocca per come, alla ‘velocità della luce’, siano già stati reperiti gli ombrelli, abbondantemente prima dell’arrivo dei nuvoloni. Così, le case farmaceutiche produttrici dei vaccini si sono ‘minuziosamente’ tutelate’, introducendo nella stipula con la Ue contratti che le liberano da qualsiasi responsabilità. Dal canto loro Ema ed Aifa, aldilà da quanto ‘raccomandato’ dai bugiardini dei produttori, hanno ‘stabilito’ loro le tempistiche delle dosi. Ed ora, per legge, se in seguito alla vaccinazione dovesse verificarsi un esito fatale, non ci sono ne colpe e ne responsabili.
In tutto ciò, dopo aver ‘raccomandato’ l’AstraZeneca esclusivamente alla fascia degli over 60, ora – come nel caso del Lazio – si organizzano degli ‘open day’ per inocularlo a tutti, dai 18 anni in su, senza problemi. Anzi, a quanto sembra, nemmeno la pillola anticoncezionale rappresenta un ostacolo per le giovani. Vai col record!
Max