E’ stata incardinata in Commissione Affari costituzionali alla Camera la proposta di legge per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con le stragi avvenute in Italia dal 1953 al 1989 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri, primo firmatario il deputato Federico Mollicone, presidente dell’intergruppo parlamentare “La verità oltre il segreto”.
La Commissione – si legge nella relazione di Mollicone – dovrà approfondire il contesto interno e internazionale delle stragi avvenute in Italia dal 1953 al 1989 “attraverso l’acquisizione di documenti e di testimonianze, inserendosi nel novero delle attività istituzionali svolte nel comune sforzo per il contrasto del terrorismo e per concorrere alla conoscenza dei fenomeni del terrorismo internazionale che hanno coinvolto l’Italia in una vera e propria ‘guerra di prossimità’ durante gli anni della guerra fredda”.
La Commissione, composta da 20 deputati, dovrà concludere i lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, presentando alla Camera dei deputati una relazione sull’attività svolta e sui risultati dell’inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
“La commissione da noi proposta come Intergruppo trasversale ‘La Verità oltre il segreto’ – spiega Mollicone – è volta alla prosecuzione del lavoro investigativo e d’inchiesta già svolto dalla commissione Moro2, con una visione più storica oltre che giudiziaria. La sinistra non abbia timore della verità: lo dobbiamo alle vittime e ai loro familiari. Vogliamo costituire una commissione d’inchiesta proprio per ricostruire una lettura unitaria dei fatti del dopoguerra, così da mettere assieme il mosaico della Guerra Fredda, anche attraverso la desecretazione dei documenti, chiesta a più voci, anche all’epoca dal presidente Fioroni, e degli immensi archivi documentali delle commissioni, ora secretati nonostante il meritorio lavoro del senatore Pd Marilotti”.
“Lancio un appello al Partito Democratico e alla sinistra – aggiunge – affinché sia ricostituita una commissione di inchiesta non contro qualcuno, ma con cui il potere legislativo e il Parlamento si riprendano i poteri previsti dalla Costituzione, ispirata alla commissione Stragi del presidente Pellegrino, dei Ds, e del compianto Enzo Fragalà, di An. Lavoriamo, partendo dal nostro testo base, che sottolineiamo è stato presentato da un Intergruppo parlamentare trasversale, a un testo condiviso”.
Nella relazione alla pdl, Mollicone spiega che la commissione avrà il compito di accertare:
a) l’eventuale esecuzione di attività di depistaggio volte ad occultare le cause delle stragi e, in caso affermativo, i motivi e i responsabili delle medesime, anche in relazione a eventuali trattative intercorse tra esponenti governativi del tempo e organizzazioni terroristiche internazionali o ad accordi volti ad assecondare interessi stranieri in modo prioritario rispetto all’interesse nazionale;
b) le eventuali attività di cellule del terrorismo interno e internazionale nel territorio italiano che possano assumere rilievo per la ricostruzione del contesto in cui furono commesse le stragi;
c) i rapporti internazionali dell’Italia, ufficiali o informali, secondo le risultanze dei documenti dei servizi di informazione nazionali ed esteri e le testimonianze rese dai protagonisti dei fatti.
La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell’autorità giudiziaria, ma non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo. La pdl prevede poi che alla Commissione, limitatamente all’oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d’ufficio. Per i segreti professionale e bancario trovano applicazione le norme vigenti.
L’articolo 4, al comma 1, della pdl stabilisce che la Commissione acquisisce tutta la documentazione raccolta o prodotta sulle stragi di cui all’articolo 1, comma 1: dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172; dalla Commissione parlamentare d’inchiesta concernente il ‘dossier Mitrokhin’ e l’attività d’intelligence italiana, di cui alla legge 7 maggio 2002, n. 90; dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 82.
Secondo il comma 2, quando atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
Il comma 3 prevede poi che la Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale (relativo all’obbligo di segreto per gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria), copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
La Commissione, ai sensi del comma 4, stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. L’articolo 5, al comma 1, impone l’obbligo del segreto ai componenti la Commissione, ai funzionari e al personale addetti, a ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio, anche dopo la cessazione dell’incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, comma 4. Ai sensi dei commi 2 e 3, la violazione dell’obbligo del segreto, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’articolo 326 del codice penale (relativo alla rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio).
La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno e può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, nel limite massimo di trenta soggetti in qualità di consulenti a titolo gratuito. Le spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stabilite nel limite annuo massimo di 50.000 euro.
Alle convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte di periti, interpreti o testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria.
La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell’articolo 24 Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all’assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione della persona interrogata.
Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell’articolo 82 della Costituzione, conclude la relazione di Mollicone, si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell’inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell’autorità giudiziaria, fermo restando che l’atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l’inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell’attività d’indagine dell’autorità giudiziaria.