Superbonus del 110%, a parte per i ‘volponi’ dell’edilizia sempre ben supportati da abili commercialisti (state tranquilli che dove c’è da ‘guadagnare’ loro ci sono sempre, ovviamente non figurando), ma per noi ‘comuni mortali’, sempre indecisi se ‘fare il passo’ – economicamente importante – di ‘allargare’ la camera dei figli, o rifare il bagno di casa, cosa sta a significare?
Si tratta di un incentivo che il governo mette a disposizione nell’ambito del dl rilancio, volto proprio a chi, fra di noi, è intenzionato ad apportare delle migliorie alla propria casa. Stamane, proprio per ‘chiarire’ definitivamente le modalità del ‘bonus’ – e per cosa e come agire – stamane Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate – che ci sono sempre – ha approvato ‘il modello di Comunicazione’ che, dal prossimo 15 ottobre, consentirà di poter fruire delle ‘opzioni’, come la cessione del credito di imposta, in merito alla detrazione spettante o, diversamente, per fruire di uno sconto sul corrispettivo. E già perché come al solito, nulla è semplice come sembra, sono diverse formule e tutte abbastanza complicate. Pensavate che vi arrivasse direttamente sul conto corrente il corrispettivo per eseguire i lavori?
SuperBonus 110%: per i proprietari e per i condomini
Dunque, intanto potranno accedere al cosiddetto (roboante) ‘Superbonus del 110%’ sia i familiari che i conviventi del proprietario – o detentore – dell’immobile, che sosterranno la spesa per i lavori effettuati sugli immobili.
Tuttavia, come sempre, questo strumento farà soprattutto la gioia degli imprenditori e gli autonomi, che potranno avvalersene in merito alle unità immobiliari all’interno di condomini, laddove interverranno con lavori sulle parti comuni.
La buona notizia, per tutti, semmai è che nel cosiddetto ‘plafond agevolabile’ potranno rientrare diverse spese, come i costi per i materiali, la progettazione, così come le ‘immancabili’ conseguenti spese professionali, tipo le perizie, i ‘sopralluoghi’, le spese preliminari di progettazione e, ancora, l’ispezione, e persino la prospezione. Insomma c’è da mangiare per tutti!
SuperBonus 110%: ok a familiari e conviventi
Per quanto riguarda familiari e conviventi, questi – scrive la circolare – possono usufruire del ‘superbonus’ se dimostrano di essere conviventi alla data di inizio dei lavori: Nel caso di tratti di lavori antecedenti, dovranno dimostrarlo di esserlo al momento del sostenimento delle spese.
Ma attenzione: l’incentivo è valido anche per interventi a vantaggio di un immobile differente da quello destinato ad abitazione principale, all’interno del quale può svolgersi la convivenza.
L’unico caso in cui non spetterà al familiare di poter accedere all’incentivo, è qualora si tratti di lavori su immobili locati o concessi in comodato.
Infine, anche l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione, purché dimostri di essere in possesso di un contratto preliminare di vendita dell’immobile in questione, stipulato e regolarmente registrato.
SuperBonus 110%: uno strumento che ‘aiuta tutti’
Proprio perché ce ne è per tutti, questo ‘generoso’ incentivo ‘abbraccia’ stretti anche quanti svolgono attività di impresa o, nello specifico, ‘arti e professioni’ (imbianchino, idraulico, elettricista, ecc.), per i lavori che interessano le parti comuni degli edifici, purché deliberate dai condomini.
Qualora invece i lavori dovessero interessare singole unità immobiliari, il bonus sarà sì riconosciuto, ma esclusivamente agli immobili ‘estranei’ all’attività esercitata. Come dire, in possesso alla ‘sfera privata della vita dei contribuenti’.
SuperBonus 110%: agevolabili alcune spese e costi
Tra le cose buone – come anticipato sopra – anche il fatto che vi sono diverse spese agevolabili, come quelle accessorie agli interventi beneficiati del Superbonus, come il costo per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
SuperBonus 110%: si ‘tratta’ solo come le ‘Entrate’
Come già accennato, per poter fruire dello sconto o della cessione: bisogna scrivere – solo ‘telematicamente’ – all’Agenzia delle entrate (dal 15 ottobre 2020, ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa), previo l’apposito modello, per l’appunto approvato dal provvedimento di oggi.
Nella comunicazione all’Agenzia, ci si potrà avvalere degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per lavori sulle unità immobiliari). Diversamente, dall’amministratore di condominio (per lavori che interesseranno le parti comuni degli edifici).
Ad ogni modo, per tutti quegli interventi ‘contemplati’, che danno cioè diritto al Superbonus, la comunicazione dovrà essere inviata soltanto da colui che rilascia il visto di conformità.
SuperBonus 110%: credito d’imposta la centro ‘dei giri’
Arriviamo ‘al sodo’. Riguardo all’esercizio dell’opzione, uno specifico provvedimento detta le linee guida per consentire a fornitori e cessionari di poter fruire del credito d’imposta. Questi ultimi ad esempio potranno utilizzare il credito d’imposta soltanto a compensazione, in merito lle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.
Nello specifico, il credito d’imposta è fruito a partire dal decimo giorno del mese successivo rispetto alla corretta ricezione della comunicazione; in ogni caso, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo rispetto a quello in cui sono sostenute le spese.
Per fruire del credito d’imposta, per quel che riguarda invece la ripartizione delle quote annuali, si tratta della stessa che sarebbe stata invece utilizzata per la detrazione.
Infine, a partire dal decimo giorno del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, sia i cessionari che i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, comprese le banche (e vedremo cosa accadrà!), ed anche altri intermediari finanziari.
In poche parole il credito potrà anche essere ceduto dai successivi cessionari. Insomma, un gran bel ‘ginepraio’….
Max
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