(Adnkronos) – I finanziamenti ai partiti dall’estero sono illegali. Tutti, ad eccezione di quelli provenienti da persone giuridiche con sedi estere che pagano le tasse in Italia. Quando si parla di finanziamenti dalla Russia ai partiti stranieri, e di possibili e finora non accertati legati con i partiti italiani impegnati nelle Elezioni 2022, non si può che partire da qui: dalla legge.
A gennaio 2019, sono state introdotte misure per la trasparenza dei partiti e dei movimenti politici e delle fondazioni, con particolare riferimento al loro finanziamento. Successivamente, sempre nel 2019, sulla materia è intervenuto un decreto, principalmente per ridefinire gli obblighi di trasparenza posti in capo alle fondazioni politiche. Il passaggio chiave è questo: “Per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti è introdotto il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia”.
L’ipotesi del finanziamento dall’estero si inserisce nel quadro delle norme che regolano i finanziamenti privati ai partiti. La legge, fin dalla metà degli anni Settanta, disciplina due forme di finanziamento dei privati alla politica: il finanziamento ai partiti in generale e quello ai singoli candidati nel corso delle campagne elettorali.
Possono versare contributi ai partiti o alle loro articolazioni politico-organizzative, nonché ai gruppi parlamentari, i singoli privati (persone fisiche) e le persone giuridiche (enti, associazioni, società, ecc.). Per queste ultime i finanziamenti sono ammessi soltanto se: la società non ha una partecipazione pubblica superiore al 20%; la società non è controllata da una società con partecipazione pubblica; i finanziamenti sono deliberati dall’organo sociale competente; i finanziamenti sono regolarmente iscritti in bilancio.
E’ invece vietata la contribuzione ai partiti o alle loro articolazioni politico-organizzative, nonché ai gruppi parlamentari da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da società pubbliche anche con una partecipazione inferiore al 20% se questa ne assicura comunque il controllo.
Tali divieti (e le relative sanzioni) sono estesi ai finanziamenti e contributi, in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, a membri del Parlamento nazionale; membri italiani del Parlamento europeo; consiglieri regionali, provinciali e comunali; candidati alle predette cariche; raggruppamenti interni dei partiti politici; coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.