(Adnkronos) – I blitz di Ultima Generazione, il movimento eco ambientalista che promuove la disobbedienza civile anche attraverso il blocco delle strade per rivendicare la propria battaglia contro il cambiamento climatico esasperando spesso in tal modo gli automobilisti, possono essere fermati dalle forze dell’ordine con gli strumenti giuridici in vigore, senza bisogno di crearne di nuovi. “In base all’articolo 53 del Codice di procedura penale, intitolato all’Uso legittimo delle armi, di fronte ad una folla che blocca una strada, le forze dell’ordine hanno la possibilità di intervenire utilizzando proporzionalmente la forza per vincere una violenza o respingere una resistenza, che è appunto il blocco”, dice all’Adnkronos Pier Paolo Rivello, professore di Procedura penale all’Università di Torino e procuratore generale militare emerito presso la Corte di cassazione.
“Nessuno potrebbe andare a dire che l’azione delle forze dell’ordine non è legittima. Ma va fatta nel rispetto del principio di proporzionalità. Quindi ad esempio con l’uso degli idranti. Io trovo – prosegue – che di incriminazioni ne abbiamo già tante, andare a crearne di nuove è un errore. Abbiamo dei reati che già con gli strumenti attuali sono gestibili. Se la popolazione ad esempio è incitata a fare qualcosa di illecito abbiamo l’istigazione a delinquere. Ma nell’invito sul sito del movimento ai cittadini a bloccare il Gra a Roma – precisa – non ravviso estremi di reato, mi sembra eccessivo parlare di istigazione a delinquere”. “Se poi il governo volesse introdurre altre specie criminose si può fare, ma l’ordinamento – ripete il penalista – non è inerme di fronte a queste cose”.
Secondo l’articolo 53 del Codice penale “…. non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica …”. (di Roberta Lanzara)