(Adnkronos) – Grande raccordo anulare bloccato a Roma dai manifestanti? Per impedirlo “non c’è bisogno di un nuovo decreto e non c’è bisogno di applicare il dl 162 del 2022, articolo 5”, anche conosciuto come decreto anti-rave party. “Si applica infatti l’articolo 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948, come modificato dal decreto legge n 113 del 2018”, decreto emanato dal governo Conte 1 dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. Cristiano Cupelli, professore ordinario di Diritto penale all’Università di Roma Tor Vergata, sgombera il campo da ogni dubbio ed all’Adnkronos afferma: “Non mi pare vi sia bisogno di ulteriori norme penali quindi. Finirebbero per alimentare quel pan-penalismo contro il quale è diretta l’azione dell’attuale Ministro”.
Cupelli riferisce che in base alle norme in vigore infatti ben si potrebbe applicare “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da oscillante da euro 1.000 a euro 4.000 a ‘chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo’. Stessa sanzione anche per i promotori e gli organizzatori. All’articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948 è invece punito ‘chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata’. Pena raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose”.
L’articolo 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948, come modificato dal decreto-legge n. 113 del 2018, offre chiavi in mano tutte le risposte. Emanare nuovi decreti significherebbe “aumentare il numero di reati, ingolfando la macchina giudiziaria, con fattispecie ineffettive e dal solo valore simbolico, emanate spesso sull’onda dell’emotività per dimostrare all’opinione pubblica di tenere sotto controllo un problema – osserva il penalista – E poi, nel caso di specie, oltre alla sanzione amministrativa e a quella penale contenute nel decreto del 1948, vi sarebbe anche , in ogni caso, è previsto già nel codice penale l’articolo ‘l’interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita’ (art. 340 c.p.) che stabilisce che “chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita’ e’ punito con la reclusione fino a un anno”. Ben diversa l’esigenza sul dl anti rave, 162 del 2022, che “non è inutile anche se andrebbe migliorato. L’esigenza normativa potrebbe ravvisarsi nello scopo di far cessare alcuni fenomeni che, in assenza della querela del proprietario del fondo o del casolare (per lo più all’oscuro dell’invasione), sfuggivano all’ambito applicativo dell’art. 633 del codice penale. E senza querela, l’occupante non è perseguibile”. (di Roberta Lanzara)