O si cambia la legge e si stabilisce che gli studenti sono esonerati dall’obbligo di Green pass anche nelle attività curriculari esterne alla scuola, oppure il Governo deve farsi carico della previsione costituzionale del principio della gratuità della scuola pubblica. Ne parla con l’Adnkronos il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Roma Tor Vergata.
“L’obbligo di Green pass in attività didattiche al di fuori della scuola, obbligatorie o di estensione dell’offerta formativa, che impongono ai ragazzi non vaccinati una spesa per i tamponi è un’incoerenza che si pone in contrasto con l’articolo 34 della Costituzione, che prevede la gratuità dell’istruzione inferiore pubblica ovunque essa sia impartita”, osserva Guzzetta che individua nel decreto legge 52 del 2021 delle “incongruenze”. “E’ pertanto auspicabile che il Governo intervenga normativamente e definitivamente a chiarire. Io credo possa farlo anche in via interpretativa”.
Secondo il giurista, “sarebbe opportuno rimediare perché la disciplina dell’obbligo di green pass si fonda sostanzialmente soprattutto per quanto riguarda la scuola su un duplice criterio: oggettivo e soggettivo. Cioè da un lato si prevede il green pass per l’accesso a certi luoghi indipendentemente da chi acceda. Per esempio questo vale per l’università ai sensi dell’articolo 9 ter 2 che prevede che per l’accesso agli atenei chiunque debba possedere la certificazione covid 19 e lo stesso discorso vale per altri luoghi come palestre. Ma c’è un criterio soggettivo che impone la certificazione verde nelle scuole a tutti, derogando per altri: gli alunni. E nel momento in cui gli alunni debbano accedere nell’ambito di percorsi formativi in luoghi dove è previsto il green pass, come si fa?”.
“Il problema è risolvibile anche in via interpretativa – spiega – La norma che esonera gli alunni dal green pass nell’ambito delle attività formative scolastiche è una norma speciale perché riguarda solo quei soggetti, rispetto alla generalità di tutti, che devono avere il green pass. Le disposizioni preliminari al Codice civile, articolo 14, stabiliscono che una norma speciale deroga e prevale su quella generale. Dunque, dovrebbe prevalere la norma speciale, esonerando gli alunni dal Green pass, in ogni luogo in cui si svolgono attività formative curriculari. Ciò detto, è auspicabile che il Governo intervenga normativamente e definitivamente a chiarire queste incongruenze, tanto più che – ammonisce il Costituzionalista – non dobbiamo dimenticare che l’articolo 34 della Costituzione a tutela del diritto allo studio prevede la gratuità dell’istruzione inferiore pubblica ovunque essa sia impartita e quindi richiedere una spesa per i tamponi al fine di poter frequentare corsi curriculari si porrebbe in contrasto con questo articolo”.
(di Roberta Lanzara)