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    Scambi costanti Italia-Ue sul capitolo RePower Eu

    (Adnkronos) – L’Italia “non ha ancora presentato un capitolo RePower Eu” a integrazione del Pnrr, ma “siamo impegnati in scambi costanti, come con tutti gli Stati membri, su questo capitolo. Ci risulta che effettivamente che l’Italia includerà effettivamente un capitolo RePower Eu, comprendente misure che mirano a ridurre la dipendenza dalle fonti di energia russe e ad accelerare la transizione verde”. Lo dice la portavoce della Commissione Europea per l’Economia Veerle Nuyts, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Malgrado le ripetute domande, la portavoce non ha chiarito quali e quanti fondi assegnati all’Italia per altri capitoli del Pnrr possano essere riallocati, in teoria, per finanziare il capitolo RePower Eu, cosa che sembra essere intenzionato a fare il governo italiano, secondo indiscrezioni di stampa. 

    Per quanto riguarda il finanziamento del capitolo RePower Eu, ricorda Nuyts, ci sono “diverse fonti: gli Stati membri hanno diritto a nuovi trasferimenti per RePower, che possono essere diretti alla Recovery and Resilience Facility (lo strumento Ue che finanzia i piani nazionali, ndr) e l’Italia ne può reclamare una parte. C’è anche la possibilità di spostare fondi della Brexit Adjustment Reserve (creata per compensare i Paesi più impattati dall’uscita dall’Ue del Regno Unito, ndr) e una parte dei fondi di Coesione”.  

    Esiste anche l’opzione, ha ricordato il portavoce capo Eric Mamer, di utilizzare per RePower Eu i prestiti della Rrf non utilizzati dagli Stati membri: non tutti i governi li hanno richiesti, anche perché diversi Paesi membri si possono finanziare sui mercati dei capitali a tassi inferiori a quelli che la Commissione è in grado di spuntare emettendo obbligazioni. I portavoce della Commissione non hanno menzionato, tra le fonti di finanziamento del capitolo RePower Eu, la riallocazione di fondi stanziati per finanziare altri progetti inclusi nel Pnrr. I sussidi massimi per l’Italia destinati a RePower Eu ammontano a “2,7 mld di euro”, ricorda Nuyts. Nel capitolo RePower Eu “devono essere comprese nuove misure, nuovi investimenti e nuove riforme”, che “non erano inclusi nel piano iniziale”. La portavoce sottolinea che “l’ambizione delle riforme deve restare la stessa”.  

    Altri Paesi che hanno presentato capitoli RePower Eu, spiega, hanno fatto “uno scale-up”, un potenziamento, di misure che “erano già comprese nel piano iniziale. E’ tutto quello che posso dire al momento”. Per quanto riguarda i cambiamenti che l’Italia potrà richiedere per il proprio Pnrr, c’è anzitutto la revisione dell’ammontare finale dei sussidi, calcolato sulla base dell’andamento del Reddito nazionale lordo, che comporterà l’aggiunta di “140 mln di euro”. L’Italia ha anche detto di voler “utilizzare prestiti supplementari” a quelli richiesti, che sono il massimo possibile, cosa che il regolamento permette “quando ci sono circostanze eccezionali”. Inoltre, “sulla base dell’articolo 21 del regolamento della Rrf, una volta che il Consiglio ha adottato un piano, uno Stato membro può chiedere, in casi eccezionali, un cambiamento di alcune tappe e obiettivi specifici, se giustifica questi cambiamenti sulla base di ragioni oggettive. Questo è importante da sottolineare. Incoraggiamo tutti i Paesi ad includere un capitolo RePower Eu nei loro piani rivisti”. I piani nazionali di ripresa e di resilienza sono a tutti gli effetti dei contratti siglati tra l’Ue e gli Stati membri, e contengono clausole di revisione piuttosto stringenti. 

    L’articolo 21 del regolamento sulla Rrf, menzionato dalla portavoce, stabilisce che “se il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta intesa a modificare o sostituire le decisioni di esecuzione del Consiglio (..). A tal fine, lo Stato membro può proporre un piano modificato o un nuovo piano (..)”.  

    “Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza – si legge ancora – la Commissione valuta il piano modificato o nuovo per la ripresa e la resilienza (..) e presenta una proposta per una nuova decisione di esecuzione del Consiglio (..) entro due mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole. Il Consiglio adotta la nuova decisione di esecuzione, di norma, entro quattro settimane dall’adozione della proposta della Commissione”.  

    Se invece la Commissione “ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, respinge la richiesta (..), dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione”.