Rottamazione quater 2023: domanda e rate, le risposte alle Faq

(Adnkronos) – C’è tempo fino al 30 giugno 2023 per aderire alla Rottamazione quater delle cartelle. Come si presenta la domanda entro la scadenza? Gli interessi sulle multe stradali vanno pagati? I pagamenti possono essere rateizzati? L’Agenzia Riscossione ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 51/2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2023). Il provvedimento sposta al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata, precedentemente fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023.  

Slitta al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute con l’indicazione degli importi da versare per il perfezionamento della Definizione agevolata. Il Decreto prevede inoltre il posticipo della scadenza per il pagamento della prima (o unica) rata dal 31 luglio al 31 ottobre 2023. 

ROTTAMAZIONE, COME FARE DOMANDA – La domanda di Definizione agevolata deve essere presentata in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). La definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.  

MULTE STRADALI – Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. 

RATE – L’importo dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza il 31 ottobre (come stabilito dal D.L. n. 51/2023) e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale dal 1° novembre 2023 saranno dovuti interessi al tasso del 2 per cento annuo.