(Adnkronos) – Rottamazione delle cartelle e mancato pagamento al fisco di una rata o del saldo finale? Attenzione, perché potrebbe costare caro. A spiegare quali possono essere le conseguenze se non si è in regola sono gli esperti de La Legge per Tutti, sito di informazione e consulenza legale.
“Al di là delle diverse sospensioni e proroghe concesse durante l’emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 (nel momento in cui scriviamo, l’ultima dilazione dei pagamenti per le rateizzazioni e le rottamazioni è prevista fino al 30 aprile 2022), il meccanismo a regime – sottolineano – prevede la decadenza dai benefici e il recupero del dovuto. In alcuni casi è possibile rimettersi in carreggiata chiedendo la rateizzazione, ma ci sono scadenze precise per farlo”.
Il mancato pagamento delle rate entro le scadenze previste dal piano di rottamazione, spiegano gli esperti, “comporta la decadenza dai benefici concessi. Alla rata interamente non versata è equiparata quella pagata per un importo insufficiente o oltre il termine previsto. Bisogna, però, ricordare che esiste, per ciascuna rata, una tolleranza di legge, pari a 5 giorni. E con l’ulteriore proroga al primo giorno lavorativo successivo, in caso di scadenza del termine di pagamento della rata in un giorno festivo. Così, ad esempio, una rata in scadenza il 30 novembre potrà essere pagata in tempo utile entro il 6 dicembre, senza incorrere nella decadenza”.
La decadenza dai benefici della rottamazione ter, o del saldo e stralcio, comporta inoltre la possibilità, per l’Agenzia Entrate Riscossione, “di recuperare coattivamente l’intero importo dovuto e non ancora versato (i pagamenti eseguiti in precedenza vengono considerati in acconto sul debito complessivo). In particolare, potranno essere disposti i pignoramenti sugli stipendi, pensioni, conti correnti e immobili del debitore inadempiente: insomma, riprendono vita tutte le conseguenze sfavorevoli che la rottamazione aveva bloccato, sino a quando il contribuente non è stata dichiarato decaduto”, avvertono gli esperti.
Ma si può rateizzare il debito? “In linea generale – risponde ancora La Legge per Tutti -, la legge impedisce che possano essere accordate nuove dilazioni in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle rate della rottamazione e della conseguente decadenza. In via eccezionale, il Decreto Fiscale 2021 ha consentito la possibilità di chiedere la rateizzazione per i piani di rottamazione scaduti (per una qualsiasi delle edizioni, dalla prima alla rottamazione ter compresa) e per i quali il contribuente era stato dichiarato decaduto dalla sanatoria. L’istanza di rateizzazione consente non solo di dilazionare i pagamenti residui, ma anche di bloccare le procedure esecutive, come i pignoramenti e i fermi amministrativi dei veicoli. Stando alla prossima conversione in legge del Decreto “Milleproroghe” (attualmente all’esame del Parlamento), la domanda di rateizzazione va presentata entro il 30 aprile 2022, salvo ulteriori proroghe”.
E allora quando pagare le rate rimaste? “Il calendario del Decreto “Milleproroghe” – ripetiamo: non ancora definitivo – prevede che le rate di rottamazione scadute nel 2020 possono essere pagate entro il 30 aprile 2022, quelle scadute nel 2021 entro il 31 luglio 2022 e quelle relative all’anno in corso entro il 30 novembre 2022. Va tenuto presente che il Decreto Sostegni aveva previsto l’annullamento, entro il 31 ottobre 2021, dei debiti fino a 5mila euro, relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, compresi quelli presenti nei piani di pagamento della rottamazione ter e del saldo e stralcio. È opportuno, perciò, verificare presso l’Agenzia Entrate Riscossione (allo sportello o anche telematicamente) la propria posizione debitoria attuale, prima di regolarizzare i pagamenti”, sottolineano.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, continuano gli esperti, “accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che la lite fiscale pendente non si estingue se il contribuente ha chiesto la rottamazione ma poi non ha provveduto a saldare l’importo. La Suprema Corte ha sottolineato che «in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»”, concludono gli esperti.