(Adnkronos) – Rottamazione quater 2023, solo una settimana di tempo per poter ancora aderire alla definizione agevolata. Questo il tempo che resta ai ritardatari che vogliono estinguere i propri debiti con il Fisco grazie alla sanatoria introdotta dalla Legge di Bilancio. Il termine ultimo per presentare la domanda di adesione è fissato al 30 giugno (termine slittato di due mesi rispetto a quello originale, che era fissato al 30 aprile).
L’Agenzia delle Entrate, in ogni caso, consiglia ai contribuenti di non accalcarsi nella presentazione delle istanze negli ultimi giorni perché il sovraccarico di accessi potrebbe provocare disservizi e impedire, proprio all’ultimo momento, di presentare la domanda.
Come ricorda Money.it, dopo il 30 giugno l’Agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 30 settembre per poter accogliere o rigettare le istanze ricevute e lo trasmetterà al contribuente proprio entro questa data insieme alla comunicazione delle somme dovute.
Per il pagamento, invece, si dovrà attendere il 31 ottobre, la prima vera scadenza che definirà l’adesione alla rottamazione con il primo o unico pagamento. In questa data, infatti, cade la scadenza della prima o unica rata, visto che il contribuente può decidere di estinguere il proprio debito o in un’unica soluzione o in un massimo di 5 anni con 18 rate a cadenza trimestrale.
La scelta della modalità di pagamento e il numero delle rate si effettua in sede di presentazione della domanda. Ma si rammenta al contribuente che entro il 30 giugno è possibile anche presentare una nuova istanza, pur avendone già presentata un’altra prima. L’ultima istanza di adesione che si inoltra, infatti, modifica tutte quelle inviate in precedenza (riferite alle cartelle indicate sulla stessa): sulla nuova domanda si potranno inserire altri carichi da rottamare, ma si potrà anche scegliere un diverso piano di dilazione nel pagamento.
La domanda già presentata, quindi, si potrà modificare fino al 30 giugno semplicemente presentando una nuova istanza che integra e modifica quella presentata in precedenza.