Da allora, infatti, anche chi soltanto detiene armi è obbligato a presentare, entro il 14 maggio 2015, allufficio di pubblica sicurezza o alla Stazione dei Carabinieri competente territorialmente, certificato medico, attualmente previsto dal settimo comma dellart. 35 del t.u.l.p.s., rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal quale si rilevi che il detentore non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope o abusare di alcol. Trascorsi i diciotto mesi gli interessati potranno presentare il certificato medico nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dellufficio di Pubblica Sicurezza o dalla Stazione dei Carabinieri territorialmente competente, per non incorrere nellavvio di un procedimento amministrativo finalizzato allemissione, da parte del Prefetto della Provincia di Roma, del divieto di detenzione di armi e munizioni.