(Adnkronos) – Il codice della strada 2023 prevede l’obbligo di ripetere l’esame per il rinnovo della patente di guida? Tutto falso. “Alcune notizie sui rinnovi di patente e l’obbligo di relativi esami sono destituite da ogni fondamento e riprendono un pesce d’aprile diffuso mesi fa. Ovviamente tutte le testate che hanno ripreso la fake news ne risponderanno nelle sedi opportune”, fanno sapere fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti smentendo la fake news che è tornata a circolare sui social, nelle ore in cui prende forma il nuovo codice della strada. Le novità previste dal testo non comprendono modifiche all’iter del rinnovo della patente.
“Le nuove regole sulla sicurezza stradale mirano a semplificare la vita dei cittadini coniugando rispetto delle regole e prevenzione, e saranno soggette all’esame del Parlamento. In Aula, il Ministro Matteo Salvini ha già annunciato che ci saranno alcuni emendamenti migliorativi, a partire da interventi esemplari contro chi abbandona animali in situazioni di pericolo”, riferiscono fonti del Mit.
La patente di guida, ricorda il ministero, deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria posseduta e dell’età del conducente. Il rinnovo consiste in una visita per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte di medici abilitati.
Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE devono essere rinnovate:
ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni;
ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni;
ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni;
ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni;
Le corrispondenti patenti speciali AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale, ogni 5 anni fino a 70 anni di età e successivamente seguono le scadenze regolari.
Le patenti C1, C1E, C, CE devono essere rinnovate:
ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni;
ogni 2 anni dopo il compimento dei 65 anni;
Dopo i 65 anni la visita di conferma di validità deve essere effettuata in una Commissione medica locale.
Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli
Le corrispondenti patenti speciali C1S, CS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.
Le patenti D1, D1E, D, DE devono essere rinnovate:
ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni;
ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni;
ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni;
Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE.
Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli.
Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.
Le corrispondenti patenti speciali D1S, DS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.