In merito al ricorso presentato da alcuni genitori, che contestavano la legittimità lobbligo del vaccino in base al principio di precauzione, non avendo avuto dalle autorità sanitarie una completa informazione sul rapporto costi/benefici delle vaccinazioni (inclusa la possibilità di eseguire preventivi accertamenti sanitari per poter escludere il rischio di reazioni avverse), con l’ordinanza n.1662, oggi il Consiglio di Stato, in sede cautelare ha invece stabilito che è ’ legittimo l’obbligo di vaccinazione introdotto dal Comune di Trieste per laccesso ai servizi educativi comunali da 0 a 6 anni (nido, scuola materna, spazi gioco, servizi integrativi, sperimentali e ricreativi). Confermata dunque dai giudici la decisione assunta dal Tar Friuli Venezia Giulia, ed evidenziando come “l’obbligo di vaccinazione, oltre a essere coerente con il sistema normativo generale in materia sanitaria e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto (minore copertura vaccinale in Europa e aumento dellesposizione al contatto con soggetti provenienti da Paesi in cui anche malattie debellate in Europa sono ancora presenti), non si ponga in conflitto con i principi di precauzione e proporzionalità”. Nello specifico l’ordinanza sottolinea che “il principio di precauzione – secondo cui in presenza di un’alternativa che presenti un rischio per la salute umana non dimostrato ma neppure smentito dal sapere scientifico, il decisore pubblico deve optare per la soluzione che neutralizzi o minimizzi il rischio – in questo caso, opera a tutela della salute pubblica e in particolare della comunità in età prescolare, prevalendo sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale”.