“Il Tar del Lazio con sentenza n. 10445 del 20 ottobre, ha deciso il ricorso presentato dai promotori del referendum costituzionale Loredana De Petris e Rocco Crimi e dagli Avv. Giuseppe Bozzi e Vincenzo Palumbo, con il quale è stata contestata la formulazione del quesito referendario da sottoporre al voto degli elettori il 4 dicembre 2016”. Da quanto si apprende dal comunicato stilato dai giudici amministrativi, il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso sul quesito referendario presentato da M5s e Sinistra italiana.”Considerata lurgenza di dare una risposta definitiva alla questione, il Tar non si è limitato alla richiesta cautelare e ha definito il merito della controversia, dichiarando linammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione. Secondo i giudici amministrativi – si legge ancora – lindividuazione del quesito contestato è riconducibile alle ordinanze adottate dallUfficio Centrale per il Referendum istituito presso la Corte di Cassazione ed è stato successivamente recepito dal Presidente della Repubblica nel decreto impugnato”. Per il Tar, “la sentenza ritiene che sia le ordinanze dellUfficio Centrale per il Referendum sia il decreto presidenziale nella parte in cui recepisce il quesito sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dellordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale”. “Eventuali questioni di costituzionalità della legge sul referendum (la n. 352 del 1970), relative alla predeterminazione per legge del quesito e alla sua formulazione – conclude il testo – sono di competenza dellUfficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte costituzionale”.