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Reati contro gli animali – L’Oipa in audizione alla Camera dei deputati. Ecco i punti posti all’attenzione della commissione giustizia

Nell’ambito dell’esame delle proposte di legge riguardanti le modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha partecipato all’audizione odierna in Commissione Giustizia della Camera dei deputati.

Reati contro gli animali, l’Oipa approva il contenuto della pdl n.30/22, prima firmataria Michela Vittoria Brambilla

Come ha illustrato Claudia Taccani, avvocato responsabile dell’Oipa, l’associazione ha dichiarato di approvare in particolare il contenuto della pdl n.30/22, prima firmataria Michela Vittoria Brambilla, che modifica e integra l’assetto normativo attuale in ambito di tutela degli animali armonizzandosi con il nuovo articolo 9 della Costituzione, e, ringraziando tutti gli esponenti politici che stanno sostenendo la sua approvazione, ha portato le sue osservazioni in materia di reati a danno degli animali.

Reati contro gli animali, ecco alcuni dei principali punti delle osservazioni portate in audizione dai due rappresentati dell’Oipa

Di seguito, alcuni dei principali punti delle osservazioni portate in audizione e dettagliatamente illustrate in un documento firmato da Alessandro Piacenza, responsabile Fauna selvatica, e dall’avvocato  Claudia Taccani (nella foto):

  • Inasprimento delle sanzioni per i delitti di cui al Titolo IX bisdel libro secondo del Codice penale. Il legislatore darebbe così una risposta concreta a una richiesta persistente da tempo degli italiani, tutelerebbe concretamente gli animali, esseri senzienti, in ambito giudiziario e sarebbe uno strumento deterrente atti di questo tipo.
  • Estensione della previsione della confisca degli animali (art. 4). Sì all’introduzione, prevista dalla pdl, della permanenza della confisca o dell’affido degli animali anche in caso di avvenuta prescrizione. Sì all’estensione della confisca degli animali in caso di decreto penale di condanna.
  • Spese di mantenimento in caso di sequestro (art. 4 ultimo comma). Si appoggia la disposizione sulle spese di mantenimento e di custodia degli animali a carico dell’imputato o, in caso di insolvenza, del Comune, qualora vi sia sequestro o confisca. Nell’esperienza dell’Oipa, pluriennale e nazionale, vi è ancora una situazione legislativa “confusa” riguardante il soggetto gravato dalle spese di mantenimento in corso di sequestro.
  • Previsione della colpa nell’uccisione e maltrattamento (art. 5). Si sostiene la previsione della figura delittuosa del maltrattamento e uccisione anche mediante colpa. In sede processuale l’Oipa ha infatti constatato la sussistenza di casi, gravi, di maltrattamento e di uccisione anche dettati da “dolo eventuale” il cui confine è spesso sottile rispetto alla colpa cosciente.
  • Circostanze aggravanti (art. 5). Sono necessarie e al passo con i tempi. La sussistenza di aggravanti per le ipotesi di reato contemplate nell’art. 5 appaiono necessarie Si pensi, per esempio, l’aggravante prevista “in caso di diffusione di descrizioni o immagini dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici” che, data l’enorme uso dei social mediasoprattutto da parte dei più giovani, comporta il pericolo di emulazione.
  • Inserimento dell’art. 260 bis nel C.p.p. È assolutamente condivisibile l’inserimento di una disposizione codicistica che dia la possibilità di disporre l’affido definitivo in capo alle associazioni di cui all’art. 19 quaterdi animali oggetto di sequestro o confisca in caso di reati contro gli animali, anche nella forma del tentativo.
  • Eliminazione del limite “con riguardo agli animali da affezione” per la competenza delle guardie ecozoofile (art. 11). Oipa è assolutamente favorevole a tale disposizione avendo molte guardie zoofile che quotidianamente intervengono, in supporto alla Procura e alle forze dell’ordine o addirittura in delega. La definizione di “animali d’affezione”, seppur abbia una fonte europea, come la Convenzione di Strasburgo, dà spesso adito a interpretazioni contrastanti a seconda del luogo in cui opera il Nucleo delle guardie.

Max