RAVVEDIMENTO OPEROSO PIU’ CHANGE PER TRIBUTI LOCALI

Da quest’anno, oltre al ravvedimento veloce (30 giorni) e lungo (1 anno) il contribuente può regolarizzare le violazioni di omesso, tardivo o parziale versamento del tributo entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore pagando una sanzione ridotta a 1/9 del minimo. Lo prevede l’articolo 1, comma 637, della legge di Stabilità 2015 (190/2014), che non limita questa fattispecie di ravvedimento, a differenza delle altre, ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Dunque, il comma 637 della legge di Stabilità, con l’inserimento della lettera a-bis) al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, concede maggiori possibilità agli interessati di sanare le violazioni commesse, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, versando una sanzione ridotta a 1/9 del minimo (30%) qualora il contribuente si ravveda entro il termine di 90 giorni dalla commissione della violazione, ferme restando le altre forme di condono già previste dalla legge. Per esempio, chi non ha versato, ha versato parzialmente o in ritardo l’Imu o la Tasi, oltre ad avvalersi del ravvedimento veloce entro 30 giorni decorrenti dallo scorso 16 dicembre (data di scadenza del saldo), pagando una sanzione ridotta a 1/8, ha la chance di sanare la violazione entro 90 giorni con una pena leggermente più elevata.