Dalla sua introduzione nel 2019 ‘quota 100’, il meccanismo per accedere alla pensione è stato utilizzato da 314.128 lavoratori, per una spesa di 11,6 miliardi e un assegno medio di 25.663 euro. Sono gli ultimi dati diffusi dall’Inps, aggiornati al 31 agosto. Le richieste pervenute sono 433.202 tra cui i 35.238 in lavorazione e 56.836 respinte. I lavoratori dipendenti che hanno beneficiato della pensione quota 100 sono 273.519 pari all’87,1% del totale, di cui 166.282 del settore privato (52,9%) e 107.237 del settore pubblico (34,1%), mentre i lavoratori autonomi sono 67.609 (21,5%). Il 69,3% dei beneficiari risultano uomini, il 30,7% donne.
La retribuzione media è pari a 25.663 euro con notevoli differenze tra la categorie. Gli assegni più elevati sono quelli dei dipendenti pubblici, che percepiscono 28.064 euro, seguiti dai dipendenti privati con 27.237 euro e dagli autonomi con 17.983 euro.
Quota 100 è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge. La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (ago), che comprende il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) , e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’Inps, nonché ai lavoratori iscritti alla gestione separata.
Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle forze armate, il personale delle forze di polizia e di polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della guardia di finanza.
La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, e della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. I soggetti possono richiedere la pensione quota 100 se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.