(Adnkronos) – Secondo l’articolo 84 della Costituzione “l’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica”. Perciò se l’eletto in quel momento ricopre un altro ruolo deve dimettersi prima dell’insediamento al Quirinale. È accaduto, ad esempio, con Francesco Cossiga, presidente del Senato; Giovanni Gronchi e Oscar Luigi Scalfaro, presidenti della Camera; Sergio Mattarella, giudice costituzionale; Luigi Einaudi, governatore della Banca d’Italia, vicepresidente del Consiglio e ministro del Bilancio; Antonio Segni e Giuseppe Saragat, ministri degli Esteri; Carlo Azeglio Ciampi, ministro dell’Economia. Mai nella storia è accaduto che un presidente del Consiglio in carica sia stato eletto Capo dello Stato e se ciò accadesse si aprirebbe una procedura inedita, sicuramente più complessa di quella che, ad esempio, porta alle dimissioni e alla sostituzione più o meno immediata di un presidente della Camera, di un ministro o di un giudice costituzionale.
L’unico riferimento normativo esistente da cui si possa partire è l’articolo 8 della legge 400/1988, che disciplina l’attività del Governo e l’ordinamento della presidenza del Consiglio. “In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente del Consiglio, la supplenza -si legge nella disposizione- spetta al vicepresidente o, qualora siano nominati più vicepresidenti, al vicepresidente più anziano secondo l’età. Quando non sia stato nominato il vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del presidente del Consiglio, al ministro più anziano secondo l’età”.
Finora nella storia repubblicana è accaduto che vicepresidenti del Consiglio o ministri anziani siano stati chiamati a presiedere il Consiglio dei ministri, ma non si ricordano casi di assenza o impedimento di un premier tali da richiedere sostituzioni prolungate nel tempo.
Proprio per l’incompatibilità prevista dall’articolo 84, in caso di elezione a Presidente della Repubblica, il premier Mario Draghi dovrebbe presentare prima del giuramento e dell’insediamento le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato ancora in carica, senza tuttavia che possa essere seguita, come avviene in caso di crisi di governo, la normale procedura con presa d’atto e invito a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti e accettazione delle dimissioni contestualmente alla nomina del nuovo presidente del Consiglio.
Perciò, secondo il parere di autorevoli giuristi, con la comunicazione delle dimissioni del premier al Consiglio dei ministri, assumerebbe la supplenza il ministro anziano, Renato Brunetta, a meno che nel frattempo non venga nominato un vicepresidente del Consiglio, che attualmente non c’è, o Draghi disponga diversamente. Una volta insediato al Quirinale l’ormai ex premier, il ministro che ha assunto la guida del Governo presenterebbe le sue dimissioni al nuovo Presidente della Repubblica.
A quel punto però si aprirebbe un altro inedito nella prassi che prevede che il presidente del Consiglio presenti le dimissioni per cortesia al nuovo Capo dello Stato e che questi le respinga. In questo caso infatti le dimissioni verrebbero accettate e dovrebbe aprirsi una formale crisi di governo per arrivare alla nomina di un nuovo premier. Una serie di passaggi formali che tuttavia potrebbero essere in qualche modo scanditi e definiti da un’intesa tra quelle stesse forze politiche che dovessero accordarsi sull’elezione di Draghi al Quirinale.