Quando si parla di procuratori sportivi si tende a pensare quasi esclusivamente agli agenti dei calciatori professionisti. In realtà, si tratta di una categoria professionale che esiste da decenni, in ambiti anche differenti da quello calcistico, che solo di recente ha fatto registrare un seria regolamentazione normativa.
Chi è il procuratore sportivo
In generale, il procuratore sportivo di un professionista è l’agente che – in virtù di uno specifico mandato – cura gli interessi dell’atleta, in special modo nel corso delle contrattazioni per la stipula di un contratto. Per fare un esempio, chi ha ricevuto la procura di un calciatore professionista è deputato a discutere – per conto del proprio assistito – i termini di un nuovo contratto (stipendio netto, bonus, diritti di immagine, sponsorizzazioni, clausole di rescissione e quant’altro) nel tentativo di tutelare quanto più possibile gli interessi dell’atleta e, di riflesso, i propri: come si legge su UnidFormazione, il compenso può arrivare fino al 3% del compenso lordo percepito dall’assistito. Spesso gli sportivi si affidano ad un legale specializzato in diritto sportivo, affidando a quest’ultimo la procura relativa agli aspetti legali e contrattuali della professione. Ciò non vuol dire che tutti i procuratori siano avvocati né che tutti gli avvocati possano fare da procuratore. Vediamo di seguito come questa figura professionale è stata inquadrata dai più recenti sviluppi normativi.
La normativa italiana: requisiti ed esame di abilitazione
La figura del procuratore sportivo è stata definita solo nel 2018, per mezzo di un emendamento alla Legge di Bilancio. Il provvedimento ha anzitutto istituito presso il CONI il Registro Nazionale degli agenti sportivi “al quale deve essere iscritto chiunque, in forza dì un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; iii) del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica“.
L’emendamento stabilisce che per diventare agente sportivo è necessario sostenere e superare un esame di abilitazione. La prova può essere sostenuta da chiunque possieda la cittadinanza italiana o di un qualsiasi altro Stato membro dell’Unione Europea ed abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria (o un titolo equivalente).
L’esame di abilitazione si articola in due test:
– la prova generale viene organizzata dal CONI due volte l’anno (marzo e settembre); è costituita da una verifica (scritta e orale) delle conoscenze in materia di diritto sportivo, diritto privato e amministrativo. “Il programma d’esame” – si legge nell’emendamento – “è individuato dal Coni e ha per oggetto, almeno, il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, la disciplina del professionismo sportivo, lo statuto del Coni, i principi di giustizia sportiva del Coni e il codice di giustizia sportiva del Coni“;
– la prova speciale, accessibile solo a chi ha superato quella generale (e sia in possesso di requisiti specifici individuati dalle singole federazioni). Le sessioni si concludono entro i mesi di maggio e novembre. Questa prova è più specifica, in quanto punta a verificare la “conoscenza della normativa federale in materia di tesseramenti. Il programma d’esame è individuato da ciascuna federazione e ha per oggetto, almeno, lo statuto federale, il codice di giustizia sportiva federale e il regolamento in materia di tesseramenti federale“.
L’iscrizione al Registro nazionale
Chi supera la prova speciale deve poi richiedere alla federazione presso la quale l’ha superata di effettuare l’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi. La Federazione di riferimento rilascia entro 30 giorni un certificato di avvenuta iscrizione che l’aspirante agente deve consegnare al CONI – corredato da una marca da bollo da 250 euro – per formalizzare l’iscrizione. Quest’ultima va rinnovata ogni anno entro 30 giorni dal termine della stagione sportiva; in aggiunta, gli agenti devono frequentare – per un minimo di ore annue stabilito per decreto federale – un corso di aggiornamento.