(Adnkronos) – Permessi 104, una nuova circolare dell’Inps fornisce indicazioni e chiarimenti collegati alle novità introdotte dal decreto legislativo entrato in vigore dal 13 agosto 2022. Il decreto recepisce la direttiva Ue relativa all’equilibrio tra vita privata e lavorativa per genitori e prestatori di assistenza.
In particolare, il decreto in esame – come si legge nella nota Inps – ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo articolo al comma 3. Ha prolungato il congedo parentale di cui all’articolo 33 del medesimo decreto legislativo; ha modificato il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introducendo il “convivente di fatto”.
Per quanto riguarda dunque i permessi previsti dalla legge n. 104, è stato eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente – ad esclusione dei genitori – la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Non cambia invece il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33. “La procedura, a fare data dal 13 agosto 2022, riconosce il diritto alla prestazione a più soggetti tra quelli aventi diritto, i quali possono fruire alternativamente dei permessi per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni”, si legge.
Il decreto n. 105/2022, inoltre, ha previsto come i periodi di prolungamento del congedo parentale non possano comportare una riduzione di ferie, dei riposi o della tredicesima, salvo quanto previsto espressamente dal CCNL di riferimento.
Un’altra novità riguarda l’introduzione della figura del convivente tra i soggetti che possono beneficiare del permesso, al pari del coniuge e della parte dell’unione civile. Come stabilito dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016: “Si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.”
E possibile beneficiare del congedo straordinario secondo il nuovo ordine di priorità:
il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente e il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del convivente;
uno dei figli conviventi della persona disabile, nel caso in cui il convivente ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile, nel caso in cui il convivente ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile, nel caso in cui il convivente ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
La convivenza con il disabile può essere instaurata anche dopo la presentazione della domanda di congedo straordinario, ma deve essere garantita per tutta la fruizione.
L’Inps informa che la piattaforma telematica per la presentazione delle domande è stata aggiornata con le novità in tema di permessi legge n. 104/1992 per più referenti dello stesso disabile; trasmissione della ‘Dichiarazione disabile’ per il riconoscimento dei referenti; assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, per soggetti diversi da madre o padre; congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 ( anche per conviventi di fatto e familiari non conviventi al momento della domanda)