Pensioni quota 102, requisiti: cosa succede nel 2022

Pensioni quota 102. Cambiano dal 2022 le possibilità di pensionamento: con l’addio alla Quota 100, si va verso un graduale ritorno alla legge Fornero con diverse misure agevolative, alcune delle quali introdotte dal Disegno di legge di Bilancio 2022 si legge su laleggepertutti.it. Le novità non riguardano le sole pensioni, ma anche le indennità di accompagnamento alla pensione, come l’Ape sociale, ampliata a coloro che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2022 e il contratto di espansione, esteso alle aziende con almeno 50 dipendenti (non più 100) e prorogato al 2023. È importante non dimenticare, poi, che per chi matura i requisiti per un determinato trattamento con le “vecchie” regole, entro i termini previsti dalla legge (ad esempio, raggiunge i requisiti per la quota 100 entro il 2021), il pensionamento risulta sempre possibile, grazie alla cristallizzazione dei requisiti. 

Pensione Quota 102
 

La pensione quota 102 consiste nella possibilità di ottenere l’uscita dal lavoro per coloro che compiono 64 anni di età e raggiungono 38 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2022. La disciplina della Quota 102, ad esclusione dei requisiti previsti, è la medesima disposta per la Quota 100. Si applicano dunque le finestre di attesa e la pensione non è cumulabile, dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (pari a 67 anni sino al 31 dicembre 2024), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Sono cumulabili i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro annui lordi. I 38 anni di contribuzione richiesti possono essere raggiunti anche utilizzando il cumulo tra più gestioni, ad esclusione delle casse professionali. 

Prepensionamento Quota 102
 

I Fondi di solidarietà bilaterali possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’opzione per l’accesso alla pensione quota 102. 

Proroga dell’Ape sociale
 

Il Ddl di bilancio 2022 ha previsto anche l’ampiamento dell’Ape sociale. Ricordiamo che l’Ape sociale è un’indennità pari alla futura pensione, con un importo massimo di 1.500 euro mensili, a carico dello Stato. Questa prestazione economica accompagna il lavoratore a partire dai 63 anni di età, sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria. A oggi, l’accesso a questa tipologia di prepensionamento è aperto soltanto a coloro che appartengono a specifiche categorie e che possiedono un minimo di 30 anni di contributi (se disoccupati di lungo corso, caregiver oppure invalidi dal 74%), o di 36 anni di contributi (se appartenenti alla categoria degli addetti ai lavori gravosi). Le donne hanno diritto a una riduzione del requisito contributivo pari ad un anno per ogni figlio, sino a un massimo di due anni. I requisiti richiesti per l’Ape sociale, allo stato attuale, devono essere maturati entro il 31 dicembre 2021. 

In base al Ddl di Bilancio 2022, l’Ape sociale è: 

prorogata, a favore di coloro che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2022; 

estesa anche ai lavoratori che hanno appena terminato di percepire l’indennità di disoccupazione (non è più previsto il requisito dei 3 mesi) 

estesa a nuove categorie di addetti ai lavori gravosi, tra le quali rientrano: 

professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate; 

tecnici della salute; 

addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate; 

professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali; 

operatori della cura estetica; 

professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati; 

artigiani, operai specializzati, agricoltori; 

conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali; 

operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli; 

conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati; 

conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta; 

operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica; 

conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque; 

conduttori di mulini e impastatrici; 

conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali; 

operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio; 

operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare; 

conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; 

personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci; 

personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli; 

portantini e professioni assimilate; 

professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca; 

professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni. 

Proroga e modifica dell’opzione donna
 

L’opzione donna è un regime sperimentale che consente alle lavoratrici di ottenere un trattamento pensionistico con requisiti notevolmente ridotti rispetto a quelli previsti per la pensione anticipata ordinaria e per la pensione di vecchiaia ordinaria. In cambio dell’anticipo nell’uscita dall’impiego, la lavoratrice acconsente al ricalcolo della pensione col sistema integralmente contributivo, normalmente penalizzante. 

Attualmente, per ottenere l’opzione donna sono previsti i seguenti requisiti: 

lavoratrici dipendenti: 

raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020; 

compimento, entro il 31 dicembre 2020, di 58 anni di età; 

attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi; 

lavoratrici autonome: 

raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020; 

compimento, entro il 31 dicembre 2020, di 59 anni di età; 

attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 18 mesi. 

In base alle attuali previsioni relative alla proroga di opzione donna, inserite nel Ddl di Bilancio 2022, i nuovi requisiti previsti saranno i seguenti: 

lavoratrici dipendenti: 

raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021; 

compimento, entro il 31 dicembre 2021, di 60 anni di età; 

attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi; 

lavoratrici autonome: 

raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021; 

compimento, entro il 31 dicembre 2021, di 61 anni di età; 

attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 18 mesi. 

Pensione a 62 anni per i lavoratori delle imprese in crisi
 

Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Ddl di Bilancio 2022 prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 200 milioni di euro per l’anno 2024. Questo fondo è destinato a favorire l’uscita anticipata e volontaria dal lavoro dei dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età di almeno 62 anni. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 dovrà essere adottato un decreto attuativo in merito. 

Le altre possibilità di pensionamento nel 2022
 

In merito alle ulteriori misure pensionistiche che possono essere conseguite nel 2022 in quanto strutturali, cioè non soggette a proroghe e a modifiche, vi invitiamo a leggere la nostra Guida pensioni.