Home ATTUALITÀ Pensione anticipata con totalizzazione, cos’è e quando conviene

    Pensione anticipata con totalizzazione, cos’è e quando conviene

    Hai una carriera lavorativa piuttosto articolata, con contributi versati in gestioni previdenziali diverse? Sei ancora giovane per la pensione di vecchiaia, ma possiedi molti contributi? Oltre al cumulo, con il quale si ottiene la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di versamenti in casse diverse (un anno in meno se sei donna), è possibile ottenere anche la pensione anticipata con totalizzazione si legge su laleggepertutti.it. 

    La totalizzazione è uno strumento che consente di sommare gratuitamente la contribuzione accreditata presso diverse gestioni di previdenza obbligatoria differenti, per raggiungere la pensione. In parole semplici, si può sommare i contributi accreditati presso tutte le casse di previdenza obbligatoria amministrate dall’Inps (Fondo pensione lavoratori dipendenti, gestione commercianti, gestione separata, gestione dipendenti pubblici…) e quelli accreditati presso le casse professionali (Cassa Forense, Inarcassa, Enpam…). 

    Negli ultimi tempi, questo strumento è poco utilizzato a causa dell’operatività del cumulo, che consiste in un’altra modalità per sommare senza costi i contributi accreditati presso casse diverse: presso la generalità delle gestioni amministrate dall’Inps, il cumulo non obbliga al ricalcolo contributivo del trattamento, mentre questo svantaggio è in molti casi comportato dalla totalizzazione. In realtà, pochi sanno che la totalizzazione non obbliga sempre al ricalcolo contributivo, in diverse ipotesi in cui l’interessato raggiunga il diritto ad autonoma pensione. 

    Bisogna considerare inoltre che, attraverso la totalizzazione, è possibile ottenere la pensione di anzianità con soli 41 anni di contributi. Analizziamo allora gli aspetti fondamentali della pensione anticipata con totalizzazione: chi può ottenere il trattamento, quali requisiti richiede la legge nel dettaglio e quali contributi si possono sommare per raggiungere il diritto al trattamento pensionistico.  

    Quali contributi si possono riunire con la totalizzazione?
     

    Utilizzando la totalizzazione, possono essere sommati tutti i contributi accreditati presso le seguenti gestioni di previdenza obbligatoria: 

    Assicurazione generale obbligatoria (Ago), che comprende il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); 

    Fondi sostitutivi dell’Ago (ex Fondo Elettrici, Telefonici, ex Enpals, Fondo Volo, Inpgi…); 

    Fondi esclusivi dell’Ago (regime ex INPDAP: Cassa Stato, Cpdel, Cpi, Cpug, Cps; Poste, Fs); 

    Gestione Separata Inps; 

    Gestioni di previdenza dei liberi professionisti; 

    Fondo Clero. 

    Inoltre, si possono riunire i contributi: 

    obbligatori; 

    volontari; 

    figurativi; 

    da riscatto/ricongiunzione. 

    Quali contributi non si possono sommare con la totalizzazione?
     

    Non possono rientrare nell’operazione di totalizzazione tutti i contributi versati presso gestioni di previdenza non obbligatoria: non puoi riunire, ad esempio i contributi versati presso il fondo di previdenza complementare, presso il fondo casalinghe o presso l’Enasarco. 

    Quali condizioni bisogna soddisfare per richiedere la totalizzazione?
     

    L’operazione di totalizzazione: 

    deve comprendere tutti i contributi presenti nelle gestioni in cui l’assicurato è o è stato iscritto: non è consentita la totalizzazione parziale; 

    non è fruibile da una persona già titolare di una pensione autonoma erogata da una delle gestioni alle quali è iscritta, anche se si vogliono sommare dei periodi contributivi maturati in casse diverse da quella in cui sia stata già liquidata una prestazione a favore del pensionato. 

    La richiesta di totalizzazione può essere fatta:
     

    se in una gestione si ha diritto ad un’autonoma pensione, purché non ancora liquidata; 

    se si fruisce di una pensione ai superstiti; 

    se si fruisce di una pensione erogata da un fondo diverso dalle gestioni potenzialmente coinvolte nella totalizzazione, o di un trattamento pensionistico erogato da un ente estero, purché la contribuzione non sia stata già utilizzata per la totalizzazione internazionale. 

    La domanda di totalizzazione non è consentita se l’interessato ha richiesto e accettato la ricongiunzione dei contributi, cioè se ha già effettuato il pagamento della prima rata oppure l’intero pagamento dell’onere di ricongiunzione. 

    Quali sono i requisiti per ottenere la pensione anticipata in totalizzazione?
     

    Puoi ottenere la pensione anticipata in totalizzazione, o più precisamente la pensione di anzianità in totalizzazione, nel caso in cui, tra tutte le gestioni, possieda almeno 41 anni di contributi, contando i periodi non coincidenti. 

    Sono esclusi dalla contribuzione utile al diritto i contributi figurativi per malattia o disoccupazione, che comunque sono utili per calcolare l’ammontare della pensione. 

    A partire dalla maturazione dei requisiti, per ottenere la liquidazione della pensione, devi attendere un periodo di finestra di 21 mesi. 

    Calcolo della pensione anticipata in totalizzazione
     

    Il calcolo della pensione anticipata in totalizzazione, presso le gestioni amministrate dall’Inps, avviene con sistema integralmente contributivo. Tale calcolo è, però, retributivo/misto se risulta iscritto presso una delle gestioni di previdenza pubbliche prima del 1996 ed hai già raggiunto, in una di tali gestioni, i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a un’autonoma pensione. 

    Viene utilizzato, nella generalità dei casi, il sistema di calcolo contributivo anche presso le casse dei liberi professionisti privatizzate, ma con alcune particolarità: 

    per la determinazione del montante contributivo (la somma dei contributi, da rivalutare annualmente e trasformare in pensione), si considerano i contributi soggettivi versati dall’iscritto, entro il tetto di reddito, se previsto dal regolamento della cassa; si considerano anche i contributi da riscatto, mentre- salvo particolarità dettate da appositi regolamenti- sono esclusi i contributi integrativi e di solidarietà; 

    la determinazione del tasso di capitalizzazione (cioè della rivalutazione) del montante contributivo avviene in base alle regole del decreto sulla totalizzazione; 

    deve essere utilizzato come coefficiente di trasformazione, basato sull’età pensionabile, quello indicato nella tabella A della legge Dini; 

    la quota di pensione annua viene maggiorata in proporzione all’anzianità contributiva maturata presso l’ente di categoria, applicando una relazione matematica. 

    I parametri di calcolo illustrati potrebbero cambiare ed essere armonizzati, in caso di sostanziali modifiche dei sistemi previdenziali da parte dei singoli enti: le variazioni devono essere deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri vigilanti. 

    È tuttavia possibile, presso le casse dei liberi professionisti, utilizzare il sistema di calcolo della pensione previsto dall’ordinamento della singola gestione, non integralmente contributivo, qualora i versamenti accreditati nella gestione pensionistica siano uguali o superiori a quelli minimi richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. 

    Relativamente alle casse private (le cosiddette “nuove casse professionali”, non si tratta delle casse privatizzate) dei liberi professionisti, ad esempio l’Enpapi, viene utilizzato il sistema di calcolo vigente nel singolo ordinamento, che è normalmente quello contributivo. 

    Come si sommano i contributi per il diritto alla pensione in totalizzazione?
     

    Ai fini del diritto alle pensioni in regime di totalizzazione, i periodi di iscrizione nelle diverse gestioni si convertono nell’unità di tempo prevista da ciascun ordinamento, sulla base dei seguenti parametri: 

    6 giorni equivalgono ad una settimana e viceversa; 

    26 giorni equivalgono ad un mese e viceversa; 

    78 giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa; 

    312 giorni equivalgono ad un anno e viceversa.