Finalmente si comincia a riconoscere qualche diritto anche per i papà. Dunque dal 2018, si legge nel sito dellInps, ai papà lavoratori spettano quattro giornate di congedo obbligatorio e una di congedo facoltativo. “L’articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017 ed ha previsto, per lanno solare 2018, laumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni. Il citato art. 1, comma 354, della L. 232/2016 si legge ancora nel comunicato – non ha altresì prorogato per l’anno 2017 il congedo facoltativo, ripristinandolo invece nella misura di un giorno per lanno 2018”. A tale normativa, beneficio, possono accedere i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione e affidamento. Come ben spiega lagenzia di stampa AdnKronos, il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dallingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), nel corso del congedo di maternità della madre lavoratrice, o anche successivamente, purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo spiega ancora lAdnkronos – si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Ai padri lavoratori dipendenti spettano due giorni, anche non continuativi, per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti fino al 31 dicembre 2017. Quattro giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, invece per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018. Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato dalla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità. I giorni fruiti dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. Il congedo facoltativo si legge ancora – è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dallingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di uno o due giorni. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione.
M.