Arriva il ’declassamento volontario’. Con un emendamento approvato al ddl sulla p.a. arriva la previsione per cui pur di non essere licenziato, il dirigente pubblico, rimasto senza incarico per un certo periodo, può chiedere di essere ’demansionato’ a funzionario, in deroga al Codice Civile. “Previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all’articolo 2103 del codice civile – che regola le mansioni (ndr.) – nei ruoli delle pubbliche amministrazioni”, si legge infatti nell’emendamento, presentato dai più gruppi parlamentari, e passato ieri in commissione Affari Costituzionali alla Camera, dove le votazioni sulla delega continueranno anche la prossima settimana. Il provvedimento è atteso per metà luglio nell’Aula di Montecitorio. Arriva, poi, una stretta sui dirigenti. Gli incarichi dirigenziali nella P.a. – infatti – non solo potranno essere rinnovati, senza una nuova selezione, esclusivamente una volta e per un massimo di due anni ma, è questa l’ulteriore stretta, la proroga dovrà essere giustificata e supportata da un giudizio positivo sull’operato del primo mandato.Paletti per il conferimento degli incarichi, spazio ai più giovani e al merito: così cambierà l’Avvocatura dello Stato, sono infatti questi gli obiettivi di un emendamento, approvato, al ddl Madia. A firmare le novità è il relatore, Ernesto Carbone. Niente posizioni direttive per chi è vicino alla pensione e incarichi sulla base del merito. “Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva”, si legge infatti nel testo dell’emendamento. E ancora: “L’incarico di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale dello Stato ha natura temporanea ed è conferito per la durata di quattro anni, al termine dei quali l’incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento”. Paletti che, continua l’emendamento passato ieri in commissione Affari Costituzionali alla Camera, “si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”. O meglio, viene specificato: “Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore”. Inoltre, nei suoi pareri il “Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell’attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita e desunta in particolare da indici di merito” predeterminati dal Consiglio stesso. Nei concorsi pubblici a fare la differenza non sarà più solo il voto di laurea, ma potrà contare anche l’università. Così un emendamento, appena approvato, al ddl P.a, che parla di “superamento del mero voto minimo di laurea quale requisito per l’accesso” e “possibilità di valutarlo in rapporto ai fattori inerenti all’istituzione che lo ha assegnato”. I dirigenti pubblici potranno essere licenziati se privi di incarico per un certo periodo ma non basta, l’uscita dal ruolo scatta solo se prima c’è stata una sostanziale ’bocciatura’ da parte dell’amministrazione. Così un emendamento al ddl P.a, approvato, che prevede il collocamento in disponibilità “successivo a valutazione negativa”.