Arriva la sentenza della Cassazione: cè ufficialmente il no per la alla trascrizione in Italia per bambini con due papà. Una sentenza che farà molto probabilmente discutere sia in Italia e non solo. La sentenza è quella pubblicata oggi da parte della Cassazione. Cè dunque il ’No’ alla trascrizione in Italia per bambini con due papà. A deciderlo è per appunto una sentenza depositata attualmente e che rigetta in modo definitivo la domanda di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento che concerne due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale tramite il noto processo della procreazione medicalmente assistita, attraverso la partecipazione di due donne, una delle quali aveva concesso i propri ovociti, mentre l’altra aveva assunto lonere di provvedere alla gestazione.
No trascrizione per bambini con due papà. Non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano
Dunque non si può: non può avvenire la trascrizione allinterno dei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero tramite il quale è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore generato all’estero tramite lutilizzo di una delle più note tecniche relative alla cosiddetta maternità surrogata e concernente un soggetto che avesse avuto con esso alcun rapporto biologico, quello che nei fatti viene definito come genitore d’intenzione. A esprimersi in tal senso sono state le sezioni della Cassazione che disattende le speranze incluse nella richiesta di riconoscimento dei due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale nati appunto tramite procreazione assistita. La Corte, si evince in una nota, ha convenuto come riconoscere il rapporto di filiazione con l’altro componente della coppia “si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità“, indicato dall’articolo 12, comma sesto, della legge 40 del 2004 in ambito di procreazione assistita, “ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione”. E’ stato pertanto indicato come “la compatibilità con l’ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonché dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza”.