“La responsabilità che interessa in questa sede è quella per le lesioni lamentate dall’attore, ovvero il disturbo post traumatico da stress (quale lesione della salute) e il danno da esperienza stressante (connesso alle particolari circostanze in cui la vittima visse il naufragio) […] Nel caso attuale eventuali colpe in fase di salvataggio dal naufragio non eliminano la responsabilità di chi risponda del naufragio stesso. Carusotti avrebbe potuto evitare il trauma scendendo regolarmente a mare con la prima scialuppa, l’esperienza stressante sarebbe stata di certo almeno molto minore forse in danno biologico non vi sarebbe stato. Ma tutto ciò che accadde in concreto a Carusotti dipese anche dal naufragio, che è fatto di reato di cui Costa risponde. Non vi è bisogno di altro. […]”.
Così recita parte della sentenza, con la quale oggi il Tribunale di Genova ha riconosciuto ‘il danno patrimoniale e non patrimoniale’, subito da uno dei numerosi passeggeri rimasti traumatizzati dal tragico quanto ‘assurdo’ naufragio della nave da crociera Concordia, consumatosi la notte del 13 gennaio 2012 all’Isola del Giglio.
Così, il giudice Paolo Gibelli, della Sezione I Civile del Tribunale genovese, ha riconosciute valide le tesi presentati dal Codacons, che in questo difendeva il passeggero Ernesto Carusotti, validando sia le responsabilità di Costa Crociere, che il danno da stress post-traumatico subito dal naufrago.
Nello specifico, fra gli elementi che hanno indotto il giudice a decretare l’obbligo di risarcimento, si legge ancora nella sentenza, “Il nucleo centrale della citazione e delle difese pare orientato a far constare che, anche in presenza del naufragio, lo stesso avrebbe potuto essere meglio gestito, senza danno per l’attore“.
In particolare, recita il dispositivo, “che il Dge avrebbe dovuto riattivarsi dopo l’urto (cosa avvenuta solo per essere succeduta da nuovo e definitivo blocco con insufficiente erogazione di corrente solo da parte della riserva nelle batterie)“. Ed ancora, “che, l’apparato detto, in ragione del progredire dell’inclinazione della nave, avrebbe dovuto garantire energia ai servizi essenziali per almeno una mezz’ora; che alla erogazione di emergenza non avrebbero dovuto essere agganciate utenze superflue, anzi controindicate come gli ascensori; che invece l’erogazione di corrente avrebbe dovuto azionare la pompa di sentina, rallentando almeno per un po’ il progresso dell’inclinazione“.
A seguire, spiega ancora la sentenza, “che anche in difetto di corrente, un personale preparato all’emergenza avrebbe evitato il panico; che la corrente erogata avrebbe dovuto alimentare i verricelli elettrici di recupero delle scialuppe; che tale recupero avrebbe consentito di emendare la manovra erronea di ammaraggio della scialuppa del Carusotti, permettendogli una discesa che evitasse i terrifico attraversamento della nave nella direzione del pericolo. Effettivamente per quasi tutti questi fatti sono dedotti autonomi profili di responsabilità di Costa Crociere […]”. Dunque, conclude, “Nel complesso quindi pare all’estensore accoglibile e conforme al sistema della responsabilità civile la tesi della integrale risarcibilità anche dei danni di natura esistenziale se provati e conseguenza di reato. Ne resta confermato che a carico di Costa va posto anche il danno per la mera esperienza traumatica e stressante, oltre che per la lesione biologica accertata dal Ctu medico. Naturalmente Costa risponde anche del danno patrimoniale”.
Così il Tribunale ha condannato Costa Crociere a risarcire il sig. Carusotti con 77mila euro per i danni patrimoniale e non patrimoniali subiti, e a pagare 15.692 euro di spese legali.
Al termine dell’udienza, non senza soddisfazione, i legali dell’associazione dei consumatori, hanno cognato che ”Si tratta di una importantissima vittoria per il Codacons, che fin da subito aveva sostenuto le responsabilità di Costa Crociere per l’incidente avvenuto all’Isola del Giglio, e la totale incongruità degli indennizzi riconosciuti dalla società ai naufraghi della Concordia“.
Un precedente importante soprattutto per tutti i naufraghi della Costa Concordia intenzionati a loro volta ad avviare un’analoga azione legale contro Costa Crociere, così da ottenere il risarcimento dei danni subiti e, come fa per l’appunto sapere il Codacons, “possono prendere contatti con l’associazione inviando una mail all’indirizzo info@codacons.it”.
Max