Multe stradali, pagamento entro 5 giorni: cosa c’è da sapere

(Adnkronos) – Multe stradali, accanto al pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dal ricevimento, è possibile anche pagare con lo sconto del 30% entro 5 giorni. Bisogna quindi attivarsi subito per evitare che, in caso di ritardo anche di un solo giorno, si riceva poi una cartella esattoriale per la differenza (con aggravio di interessi pari al 10% per ogni semestre) ricorda laleggepertutti.it. Risulta quindi fondamentale comprendere dove pagare la multa entro 5 giorni. 

In realtà, i metodi di pagamento della multa sono sempre gli stessi, indipendentemente da quando ciò avviene. Per cui, chi vuol estinguere subito la contravvenzione, potrà farlo secondo gli ordinari modi che, peraltro, sono indicati sull’ultima pagina del verbale stesso (alla voce “modalità di pagamento”). 

Da quando contare i 5 giorni per il pagamento della multa?
 

I 5 giorni decorrono da quando si è ricevuta la multa a casa. In caso di giacenza (il che avviene quando, all’arrivo del postino, il destinatario non è a casa), i 5 giorni decorrono dal momento del ritiro della raccomandata se curato entro 10 giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso. Se invece il ritiro avviene 1dopo 0 giorni, i 5 giorni decorrono comunque dall’undicesimo giorno dalla suddetta raccomandata.  

Una precisazione è necessaria con riferimento alle multe per divieto di sosta: nonostante l’avviso lasciato sul parabrezza dell’auto, la contravvenzione viene comunque notificata a casa del conducente (il quale potrebbe non aver trovato il verbale sul tergicristalli per varie ragioni). Dunque i 5 giorni per il pagamento scontato decorrono dalla notifica della multa presso la residenza e non da quando è stata commessa l’infrazione. Con l’unica differenza che, in questo caso, alla sanzione amministrativa verranno sommate anche le spese di notifica.  

Quando non c’è lo sconto del 30% sulla multa?
 

Lo sconto, per espressa previsione di legge, risulta escluso per le violazioni più gravi, alle quali conseguano le sanzioni accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente. 

Infine, stante il silenzio della legge, per le violazioni più gravi che prevedono la sanzione accessoria della revoca della patente – invero esigue (si pensi alla violazione prevista e punita dall’art. 179 cc. 2-bis e 9) – risulta, invece, consentita la riduzione del 30%. 

E’ escluso il pagamento della multa in misura scontata del 30%: 

quando il comportamento del trasgressore sia stato contrario ad una manifesta volontà di accettare la contestazione (come nelle ipotesi in cui il trasgressore non abbia ottemperato all’invito di fermarsi, o si sia rifiutato di esibire i documenti di circolazione); 

quando le norme del codice prevedono che alla sanzione amministrativa, consegua la sanzione accessoria della confisca del veicolo (art. 210 c. 3 C.d.S.). 

Per espressa previsione il pagamento in misura ridotta non è, inoltre, consentito per quelle fattispecie di reato depenalizzate dallo stesso decreto, per le quali alla violazione amministrativa conseguano le sanzioni accessorie del fermo o della confisca del veicolo (art. 202, comma 3-bis, C.d.S.). 

Si tratta delle seguenti ipotesi: 

adibire a mezzo di trasporto ad uso proprio un veicolo non provvisto delle necessarie abilitazioni (art. 83, comma C.d.S.); 

adibire a mezzo di trasporto per conto terzi un veicolo non provvisto delle necessarie abilitazioni (art. 88, comma 3, C.d.S.); 

abusiva fabbricazione e vendita dei contrassegni di identificazione per ciclomotori e circolazione con ciclomotore munito di contrassegno contraffatto o alterato (art. 97, comma 9, C.d.S.); 

circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta (art. 100, comma 12, C.d.S.); 

circolazione su strada con macchine agricole e operatrici semoventi prive delle prescritte targhe di riconoscimento, ripetitrici e di immatricolazione (art. 113, comma 5, C.d.S.); 

circolazione su strada con macchine agricole e operatrici semoventi non provviste di tutti i requisiti necessari (art. 114, comma 7, C.d.S.); 

guida senza patente di veicoli, ormai ripenalizzato dal D.L. 117/2007, convertito (art. 116, comma 13, C.d.S.); 

guida senza patente di macchine agricole o operatrici (art. 124, comma 4, C.d.S.); 

trasporto di merci pericolose senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni imposte (art. 168, comma 8, C.d.S.); 

violazione del divieto, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali, di invertire il senso di marcia, attraversare lo spartitraffico, e di percorrere la carreggiata nel senso opposto a quello consentito (art. 176, comma 19, C.d.S.); 

abusiva circolazione durante il periodo in cui sia stata ritirata la carta di circolazione o la patente di guida (art. 216, comma 6, C.d.S.); 

abusiva circolazione durante il periodo in cui sia stata sospesa la carta di circolazione (art. 217, comma 6, C.d.S.); 

abusiva circolazione durante il periodo in cui sia stata sospesa la validità della patente (art. 218, comma 6, C.d.S.). 

In tali casi, in deroga alla procedura ordinaria, il verbale di accertamento della violazione verrà trasmesso, entro 10 gg., al Prefetto, il quale procederà ad emettere l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione. 

Dove pagare la multa entro 5 giorni?
 

Come dicevamo, il pagamento della multa in misura scontata, nei 5 giorni successivi alla sua notifica, può essere fatto presso le stesse sedi in cui può avvenire negli altri casi (ossia entro i 60 giorni dal ricevimento del verbale). In particolare, si può pagare la multa mediante: 

versamento della somma direttamente presso l’Ufficio o Comando dal quale dipende l’agente accertatore, che deve rilasciare apposita quietanza (quindi Polizia Municipale, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Carabinieri, ecc.); 

versamento dell’importo dovuto, su conto corrente postale o se l’amministrazione lo preveda, su conto corrente bancario, il cui numero è indicato nel verbale, la cui ricevuta di versamento ha valore di quietanza ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico; 

sportello di Poste Italiane (solo per multe di Carabinieri e Polizia Stradale); 

sportello bancario; 

Tabaccai e ricevitorie Lotto; 

Ricevitorie Sisal; 

bonifico online tramite home banking della propria banca. 

I versamenti effettuati con bonifico bancario o postale o con strumenti elettronici di pagamento hanno effetto liberatorio se la data di accredito dell’importo sul conto corrente dell’organo accertatore ricade entro il secondo giorno successivo alla scadenza del termine. 

Il nuovo comma 2.1 introdotto dalla L. 98/2013, prevede, altresì, la possibilità per il conducente di effettuare, in deroga, il pagamento immediatamente, sempre mediante strumenti di pagamento elettronico (carta di credito e bancomat), nelle mani dell’agente accertatore che sia munito di idonea apparecchiatura (terminale Pos, Point of Sale), il quale ne rilascia ricevuta.  

Nel codice della strada viene, quindi, reintrodotta la possibilità di effettuare il pagamento su strada. 

Cosa succede dopo il pagamento in misura scontata?
 

Dopo il pagamento in misura scontata non è più possibile fare ricorso. Infatti il pagamento anticipato costituisce un’ammissione di responsabilità. Resta comunque l’obbligo di inviare la comunicazione dei dati dell’effettivo conducente, se richiesta nel verbale stesso, ai fini della decurtazione dei punti dalla patente. Diversamente si riceverà una seconda sanzione amministrativa.