Multa, ricorso: quando si può fare, come, a chi

(Adnkronos) – E’ arrivata una multa stradale, per eccesso di velocità, nel quale i dati del conducente sono riportati in maniera non esatta. Cosa fare? Si può scegliere di impugnarla, alternativamente, dinanzi al giudice di pace competente per territorio in base al luogo dove è stata accertata l’infrazione, dinanzi al prefetto oppure in autotutela presso l’ente che lo ha emesso, chiedendone l’annullamento ricorda laleggepertutti.it. Il ricorso contro il verbale o, per usare un’espressione più comune, contro la multa per dati errati o mancanti del conducente rientra tra le ipotesi di impugnazione per nullità dell’atto, dipendente da un vizio di forma. Infatti, il Codice stradale prevede che il verbale è nullo se presenta un difetto determinato a seguito di una sua erronea compilazione da parte degli agenti accertatori. 

Peraltro, il legislatore ha previsto espressamente quali elementi deve contenere il verbale di contravvenzione al fine di garantire al trasgressore l’esercizio del diritto di difesa e la facoltà di pagamento della sanzione ivi riportata. La mancanza di uno solo di questi requisiti inficia il verbale (la multa), rendendolo illegittimo. Tuttavia, la nullità dell’atto non è automatica ma deve essere pronunciata da uno dei soggetti già sopra indicati. 

Il trasgressore, quindi, deve opporsi al verbale/multa nei modi e tempi previsti dalla legge altrimenti lo stesso diventa definitivo e non si può più impugnare. 

Quando si ha la nullità del verbale/multa per vizi di forma?
 

Il verbale/multa è affetto da nullità quando presenta un vizio di forma che attiene alla sua materiale redazione. Il legislatore, infatti, prevede che qualsiasi atto amministrativo, compresi i verbali elevati per infrazioni al Codice della strada, devono essere stilati in maniera tale da assicurare la massima trasparenza. In sostanza, devono contenere tutti gli specifici elementi prescritti e la loro eventuale mancanza determina la nullità dell’atto dal punto di vista formale. 

In particolare, i principali difetti che possono comportare la nullità del verbale di contravvenzione sono: 

l’erronea o la mancata indicazione delle generalità del conducente; 

l’omessa o l’errata indicazione della data, dell’ora e della località nella quale è avvenuta l’infrazione, se ciò pregiudica l’esatta identificazione del fatto; 

l’erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo, nelle ipotesi in cui non sia possibile desumerli con certezza in altro modo; 

la mancata esposizione dei fatti; 

l’errata indicazione della norma violata o della sanzione da pagare; 

l’errata o l’omessa indicazione dell’autorità competente a decidere sul ricorso; 

la mancata indicazione circa la possibilità per il trasgressore di ricevere uno sconto del 30% sull’importo totale della multa in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica; 

l’incoerenza tra l’infrazione rilevata e le caratteristiche del tratto di strada. 

La nullità del verbale (multa) si determina solo quando nello stesso sono presenti errori o omissioni che non consentono al cittadino l’esercizio del diritto di difesa. 

Ricorso multa per dati errati o mancanti del conducente: come fare?
 

Per impugnare il verbale (multa), nullo per un vizio di forma consistente nell’errata o nella mancata indicazione dei dati del conducente, è possibile proporre ricorso al giudice di pace, al prefetto o in autotutela. Analizziamo i singoli casi. 

Ricorso al giudice di pace
 

Puoi proporre ricorso al giudice di pace, nel termine di 30 giorni dalla contestazione immediata, cioè da quando gli agenti accertatori hanno fermato, multato e consegnato il verbale al trasgressore, oppure dalla notifica dell’atto, sempre che non sia stato proposto ricorso al prefetto o non si è provveduto a pagare la sanzione. 

Il ricorso va presentato alla cancelleria del giudice di pace territorialmente competente oppure va inviato con raccomandata a/r. È possibile anche la trasmissione per via telematica mediante il sito gdp.giustizia.it. 

La presentazione del ricorso implica il pagamento del contributo unificato, il cui importo è commisurato all’ammontare della sanzione riportata nel verbale. Il giudice di pace può dichiarare inammissibile il ricorso – ad esempio, se è stato presentato oltre il termine previsto dei 30 giorni – accogliere il ricorso, annullando in tutto o in parte la multa oppure rigettarlo, condannando il ricorrente al pagamento di una sanzione il cui importo è compreso tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata. Contro la sentenza del giudice di pace è possibile proporre appello in tribunale (per approfondire l’argomento è consigliata la lettura dell’articolo Come contestare una multa al giudice di pace). 

Ricorso al prefetto
 

Puoi proporre ricorso al prefetto, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale. Tale tipo di impugnazione è consigliata nel caso in esame in quanto il prefetto non entra mai nel merito della controversia bensì si limita a svolgere un controllo solo formale dell’atto. Il ricorso è gratuito e va inoltrato personalmente, recandosi presso gli uffici della prefettura o direttamente all’ente che ha elevato il verbale, oppure va inviato con raccomandata a/r. 

In caso di rigetto dell’opposizione, è possibile ricorrere al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento prefettizio (è possibile approfondire l’argomento con la lettura dell’articolo “Come contestare una multa al prefetto. 

Ricorso in autotutela
 

È possibile proporre ricorso in autotutela, all’ente che ha emesso il verbale, mediante raccomandata a/r oppure via pec. In verità non è un ricorso vero e proprio, perché non contemplato dalla legge: è una semplice richiesta di revisione dell’atto nell’interesse dell’amministrazione, onde consentirle di annullare un provvedimento errato per evitare una condanna dal giudice. Per questo non sono previsti termini per la proposizione di questa tipologia di opposizione. Si tratta di inviare una richiesta all’organo accertatore chiedendo l’annullamento del verbale e indicando i motivi di illegittimità. Attenzione perché il ricorso in autotutela non sospende i termini per ricorso al prefetto e al giudice di pace. Sicché, in caso di rigetto del ricorso in autotutela, se i termini per gli altri ricorsi sono decorsi, non sarà più possibile esercitare queste due opzioni. Perciò, il ricorso in autotutela va utilizzato quando il verbale è palesemente illegittimo per un vizio di forma come nell’ipotesi in esame.