MOROSITÀ INCOLPEVOLE: CHI IN DIFFICOLTÀ MA IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI, POTRÀ AVERE UN SOSTEGNO PER L’AFFITTO FINO A 12MILA EURO ANNUI

L’improvvisa perdita del lavoro, o il sommarsi di spese impreviste, sempre più ‘costringono’ – loro malgrado – molti affittuari ad entrare nel buio tunnel della morosità, dalle conseguenze spesso drammatiche. Ma come si legge nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 25 luglio scorso, dal prossimo 9 agosto entrerà in vigore il decreto  delle infrastrutture, il quale rende operativo lo stanziamento di quasi 60milioni di euro. Questo significa, spiega dal suo sito lo Studio Cataldi, che per quanti impossibilitati ad adempiere al loro dovere di affittuari, sarà possibile poter usufruire di un ‘aiuto’ pari a massimo 12mila euro annui. “La morosità incolpevole – spiegano i tecnici del sito – recita l’art. 2 del decreto – la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Questa situazione si verifica, “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, nei seguenti casi: – perdita del lavoro per licenziamento; – accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; – cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; – mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; – cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; – malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Il decreto definisce anche i criteri per l’accesso ai contributi. Spetterà al comune, nel consentire l’accesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie verificare che il beneficiario: – abbia un reddito I.S.E. non superiore a 35mila euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00; – sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; – sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; – abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno. Il comune deve verificare altresì che né il richiedente né i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Costituisce criterio preferenziale la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente ultrasettantenne, di un minore, ovvero di soggetto con invalidità accertata almeno al 74% o in carico ai servizi sociali o alle Asl per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale. A questo punto gli inquilini beneficiari potranno accedere ai contributi. La dotazione per il 2016, pari a 59,73 milioni, del Fondo destinato ai morosi incolpevoli (ex art. 6, comma 5, d.l. n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013) è ripartita, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero dell’interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le regioni e le province autonome, secondo la tabella allegata allo stesso decreto.