Cade il divieto assoluto di selezione degli embrioni senza eccezione. Questo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che non condanna la selezione se finalizzata ad evitare limpianto di embrioni affetti da gravi malattie trasmissibili, nello specifico da tutte le patologie rispondenti ai criteri di pericolosità previsti dallarticolo 194 sullaborto.
Via libera dunque alla diagnosi genetica che consentirà la selezione di embrioni prima dellimpianto in utero. Anemia falciforme, emofilia A e B, fibrosi cistica, talassemia e alcune forme di distrofia, alcune tra le patologie pre-diagnosticabili.
LArt.4 comma 1 della legge 40/2004 consentiva il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi solo quando fosse accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed era comunque circoscritta ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate e documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata.
La sentenza della Consulta oggi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ha accolto i ricorsi segnalati dai Tribunali di numerose città italiane in cui si chiedeva di rendere legittima la fecondazione assistita anche nei casi in cui i componenti della coppia fossero affetti da patologie genetiche di grave entità o ne risultassero portatori.
Parimenti dunque, così come è considerato legale procedere allaborto terapeutico dopo il terzo mese di gravidanza in seguito ad amniocentesi positiva, nel caso ve ne fossero i requisiti, si potrà accedere alla fecondazione medicalmente assistita ed eventualmente decidere di non impiantare lembrione, scongiurando rischio di incorrere in una gravidanza valutata dai potenziali genitori come indesiderata.
Per accedere alliter sarà necessario un certificato medico che attesti che la coppia sia portatrice o affetta da tutte quelle patologie rispondenti ai criteri di pericolosità e di gravità descritti dallarticolo 194 sullaborto. Si avrà dunque il diritto di ricorrere alla diagnosi pre-impianto a descrizione del medico nei casi in cui Questi attesti che la gravidanza con un feto potenzialmente affetto da malattia genetica possa far incorrere la donna in un rischio per la sua salute psico-fisica.
La Corte si è invece diversamente espressa in merito alla tematica relativa alla soppressione degli embrioni frutto di fecondazione assistita: “la malformazione dell’embrione non ne giustifica, solo per questo, un trattamento deteriore rispetto a quello degli embrioni sani”. Per questi non si prospetta, allo stato, altra risposta che la procedura di crioconservazione. L’embrione, infatti, quale che sia il più o meno ampio riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico”. Queste le dichiarazioni della Consulta che conferma quanto sancito dallArt.14 comma 1 della Legge 40/2004 in base al quale è vietata la soppressione di embrioni con la reclusione fino a 3 anni e con multe dai 50.000 ai 150.000 euro.
Lundicesimo compleanno della Legge 40 ha inoltre sciolto il veto sulla fecondazione assistita eterologa che nellarticolo 4 (comma 3) della suddetta Legge risultava vietata: È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
Ricordiamo che la fecondazione eterologa è una tecnica di procreazione assistita alla quale si può ricorrere quando uno dei due genitori è sterile, pertanto per coronare il sogno di una gravidanza risulta necessario ricorrere al gamete (ovulo o spermatozoo) di una terza persona, per lappunto ,il donatore. Precedentemente a tale Legge, in Italia, si poteva ricorrere alla fecondazione eterologa purchè il donatore risultasse anonimo e la donazione dei gameti non richiedesse il ricorso a denaro. Onde evitare però di incorrere nel rischio di promuovere tecniche di stampo eugenetico e di procedere alla procreazione di bambini su misura e nel rispetto di una bioetica, il Parlamento Italiano si è riunito al fine di creare una normativa in materia, sfociata proprio nella Legge 40/2004.
Una Legge perennemente in evoluzione questa, come dimostrano questi ultimi dieci anni, scenario di numeri dibattiti di natura etica e bioetica, specchio di un panorama dai contenuti complessi e variegati in cui si riflette per lappunto una tematica dallinnegabile valore antropologico e culturale.
Flavia Paradiso