(Adnkronos) – Il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto dalla procura con cui è stato chiesto l’annullamento dell’atto di nascita formato all’estero di un minore figlio di una coppia di uomini, che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata. L’atto di nascita, trascritto in Italia, riportava l’indicazione sia del genitore biologico che del genitore intenzionale. Ed è nel caso del secondo che il Tribunale è intervenuto, annullando la trascrizione.
“Modificando il proprio precedente orientamento, il collegio giudicante – chiarisce in un comunicato stampa il Tribunale di Milano – ha ritenuto di aderire e fare propri i principi dettati dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 38162 del 30.12.2022”, che nel caso di bambini nati con la maternità surrogata, vietata in Italia, valuta “non automaticamente trascrivibile” il provvedimento giudiziario straniero.
Per questo “il Tribunale ha annullato la trascrizione dall’atto di nascita del genitore intenzionale, perché avvenuta in violazione della normativa vigente che, vietando il ricorso alla maternità surrogata, vieta altresì la trascrizione dell’atto di nascita nella parte in cui riporta quale genitore anche quello d’intenzione”.
Per il Tribunale di Milano, sempre aderendo ai principi espressi dalla Cassazione, “il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore d’intenzione non solo nel progetto procreativo ma altresì nel successivo progetto volto alla sua crescita, educazione ed istruzione potrà essere riconosciuto con il procedimento dell’adozione in casi particolari che, come oggi riformato, è in grado di garantire al minore pieno riconoscimento dello status di figlio e dei relativi diritti e al genitore d’intenzione pienezza della titolarità e dell’esercizio della responsabilità genitoriale”.