Mascherina obbligatoria in Campania fino al 31 luglio nei centri urbani, nelle piazze, sul lungomare. Lo prevede l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. L’uso della mascherina all’aperto “resta obbligatorio”nella regione dal 28 giugno fino al 31 luglio “in ogni luogo non isolato, ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomare nelle ore e situazioni di affollamento, nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli e navi”. Da lunedì 28 giugno, in tutta Italia, la mascherina non sarà obbligatoria all’aperto se non in situazioni in cui si rischino assembramenti e non sia possibile mantenere il distanziamento.
“In conformità a quanto previsto dall’ordinanza del ministro della Salute 22 giugno 2021 – si legge nell’ordinanza – l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti”.
I “Comuni e le altre autorità competenti” devono “intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone e orari della ‘movida’”, è la raccomandazione contenuta nel provvedimento. L’ordinanza contiene “disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19”, tra cui una stretta sulla vendita di alcolici dopo le 22 e la conferma dell’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto in luoghi non isolati anche dopo il 28 giugno.
L’ordinanza prevede anche la stretta sulla vendita di alcol in Campania. Dal 28 giugno al 31 luglio, dalle ore 22 e fino alle ore 6, è vietata la “vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici”, nonché “il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali”. Ai “bar, ‘baretti’, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione” la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, “è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli”. L’ordinanza vieta “comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.