(Adnkronos) – Malattia in ferie, con problemi di salute che insorgono prima o durante una vacanza. Cosa fare se il dipendente si ammala o si infortuna nel periodo di riposo? A rispondere sono gli esperti de La Legge per Tutti. “La questione -spiegano – è di particolare interesse perché succede non di rado che, durante il soggiorno presso una località turistica, ci si possa infortunare (ad esempio per una caduta dagli sci) oppure ci si possa ammalare (ad esempio a causa di un virus intestinale)”. Ecco quindi le diverse possibilità.
“Secondo una importante sentenza della Corte Costituzionale del 1987 – spiega La Legge per Tutti -, la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso. La ragione è semplice. Se è vero che scopo delle ferie (imposte dalla Costituzione ed a cui nessun lavoratore può rinunciare, neanche dietro compenso) è di garantire al lavoratore il recupero delle energie, laddove la malattia sia di tale portata da impedire il riposo del lavoratore, le ferie si sospendono; in caso contrario le ferie continuano a decorrere. Questo significa però – avvertono gli esperti – che non sempre la malattia sospende le ferie: ciò succede solo con quelle più serie, in quanto incompatibili con la funzione delle ferie che è quella di portare al lavoratore un po’ di relax, per riprendersi e ripartire, al termine delle vacanze, con maggiore slancio. Questo è stato il parere fornito dalla Cassazione a più riprese”.
“Non si può quindi fare una valutazione generale e valevole in ogni caso. Bisognerà valutare, caso per caso, l’entità della malattia e l’attitudine della stessa di impedire al dipendente il godimento del riposo. Ad esempio – sottolineano – in caso di cure idrotermali, la corte Costituzionale ha detto che le stesse possono interrompere le ferie solo quando, per la specificità e/o gravità della manifestazione morbosa e/o delle modalità del trattamento terapeutico o riabilitativo, possono pregiudicare il recupero delle energie psicofisiche del dipendete. In tale occasione, la Corte ha anche detto che spetta alla legge e ai contratti collettivi individuare i casi, i criteri e le modalità di controllo.
E ancora: “Il Contratto collettivo può condizionare la sospensione delle ferie a un limite minimo di durata della malattia o al ricovero in ospedale, a prescindere dal fatto che si tratti di una struttura sanitaria pubblica o di una casa di cura privata. L’effetto sospensivo non è escluso dal fatto che la malattia cada in un periodo di ferie collettive”.
Il dipendente che, in ferie, cade malato e perciò voglia sospendere il decorso delle ferie stesse, spiegano ancora gli esperti, “deve comportarsi come avrebbe fatto se fosse stato in servizio. Quindi innanzitutto deve comunicare la malattia al datore di lavoro e poi sottoporsi a rivista del medico curante o di altro medico del SSN (è anche ammesso il certificato di pronto soccorso o quello di un medico privato). Il dipendente non può pertanto limitarsi infatti a inviare solo il certificato medico senza comunicare all’azienda, secondo le forme e i tempi indicati nel Ccnl, la malattia. La mancata comunicazione esclude il diritto al recupero delle ferie non godute a causa della malattia fino al momento dell’avvenuta comunicazione. Il medico dovrà poi comunicare telematicamente il certificato medico all’Inps che lo metterà a disposizione del datore di lavoro”. Attenzione: gli esperti ricordano inoltre che gli obblighi del lavoratore sul rispetto delle fasce di reperibilità restano identici sia nel pubblico che nel privato.
“Potrebbe succedere – aggiunge La Legge per Tutti – che la malattia insorga prima dell’inizio delle ferie, la cui data era stata già concordata con il datore di lavoro. In tali caso, la malattia che permane oltre l’inizio delle ferie non dà luogo al decorso delle ferie stesse. Al termine della malattia il lavoratore potrà godere delle ferie programmate non coperte dallo stato di malattia. In ogni caso il lavoratore non può, con decisione autonoma, prolungare le ferie di un periodo equivalente a quello sospeso per malattia. Dovrà pertanto trovare un nuovo accordo con il datore di lavoro. Diversamente si vedrà ridurre proporzionalmente alla durata della malattia il periodo di ferie preventivato. Questo non significa però che quel periodo gli venga cancellato: le ferie non possono mai essere oggetto né di rinuncia, né di conversione in denaro da parte del datore di lavoro. Quindi le parti dovranno concordare un ulteriore periodo di ferie durante l’anno (a meno che si accordino per lo slittamento in avanti del periodo precedentemente concordato e compromesso dalla malattia). Qualora il lavoratore non sia stato in grado di godere del periodo di ferie annuali a causa di malattia, il diritto alla loro fruizione retribuita non si estingue al termine del periodo previsto dal diritto nazionale o dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che il lavoratore ha comunque diritto a fruire delle ferie maturate una volta terminato il periodo di malattia”, sottolinea il sito di informazione legale.
La malattia, rimarcano infine gli esperti, “sospende le ferie solo se la sua gravità può compromettere il riposo del dipendente. Tale situazione deve essere provata dal datore di lavoro attraverso i previsti controlli sanitari mediante richiesta all’INPS o all’ASL. Nella richiesta dovrà essere specificato che il controllo è mirato a verificare se lo stato di malattia è tale da consentire la sospensione delle ferie”, concludono.