Mattarella ha promulgato oggi la legge sulla legittima difesa, ma contemporaneamente ha inviato una sua lettera alle Camere e al Presidente del Consiglio per ribadire alcuni concetti chiave. Su tutti quello che la normativa sulla legittima difesa, prevista dal Codice Rocco e attualmente ancora in vigore, evidenzia la condizione di “necessità”, che non si può eliminare con la nuova legge perché in quanto avversa ai principi costituzionali. Perché vi sia legittima difesa, in sostanza, deve sussistere la necessità di difendersi da un pericolo in atto di unoffesa ingiusta. Laltro aspetto riguarda il concetto di “grave turbamento” introdotto, che non si può invocare “soggettivamente”. Infatti, in tal caso chi ha sparato potrebbe dire di essere stato in stato di grave turbamento per evitare il processo per eccesso di legittima difesa; pertanto, questa condizione deve essere determinata in maniera oggettiva
Legittima difesa, il contenuto della lettera di Mattarella
“Ho promulgato in data odierna la legge recante: modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa ” si legge nella lettera di Mattarella. “Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a unoffesa ingiusta, realizzata allinterno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dallesistenza di una condizione di necessità. Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce nè attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso lazione generosa ed efficace delle forze di polizia.”
E ancora “Lart.2 Della legge, modificando lart.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto: è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta. Devo rilevare che larticolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa domiciliare, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio”.