“Esclude dai propri sistemi di prenotazione alcune soluzioni per i treni regionali più economiche, per questo motivo lAntitrust ha deciso di sanzionare Trenitalia con una multa da 5 milioni di euro per pratica commerciale scorretta. Inoltre, spiega l’Autorità, nei confronti di Trenitalia è stato ordinato “l’obbligo di informare i consumatori”. Dopo un lungo procedimento di indagini (per le quali lAutorità tiene a ringraziare la preziosa collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza”), rivolto al sistema telematico del sito aziendale, per la ricerca e lacquisto dei biglietti di viaggio (accessibile tramite le emettitrici self-service di stazione e la App Trenitalia per smartphone e tablet), lAutorità ha accertato che “linsieme di soluzioni di viaggio proposte a seguito di una ricerca su tali strumenti informatici omette numerose soluzioni con treni regionali generalmente più economiche, pur trattandosi di alternative sostituibili a quelle invece mostrate, alterando in questo modo la scelta del consumatore”. Come spiega ancora l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “la soluzione di viaggio che prevede un cambio e lutilizzo di treni regionali non è mai inclusa nei risultati di ricerca e non è altrimenti rintracciabile (se non attraverso la specifica ricerca con lopzione ’Regionali’ sul sito internet), laddove la partenza sia in prossimità di una soluzione che utilizza Frecce e Intercity (lunica invece sempre mostrata) anche solo di pochi minuti più veloce”. Dunque, Trenitalia “non ha in alcun modo informato i consumatori in merito a tale importante limitazione, ma ha anzi utilizzato, sul sito aziendale, la denominazione ingannevole ’tutti i treni’”. E di conseguenza lAutorità ha ritenuto “tale pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato a Trenitalia S.p.a. una sanzione di 5 milioni di euro, pari al massimo edittale. In considerazione dei rilevanti effetti della pratica sui consumatori lAntitrust ha, “altresì, imposto al professionista, ai sensi dellart. 27, comma 8, del Codice del Consumo, lobbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa per informare i consumatori sul proprio sito internet, sullApp e sulle emettitrici self service presenti in stazione”.
M.