Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla De Vizia Transfer, in riferimento allannullamento della delibera per la costituzione dellAzienda per i Beni Comuni e della gara per laffidamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale.
Grande la soddisfazione espressa dal Sindaco Damiano Coletta: «Un grandissimo risultato per il quale mi complimento con i legali e con gli uffici, in particolare con il gruppo di lavoro guidato dalla Segretaria Rosa Iovinella che ha coordinato i dirigenti Giuseppe Manzi, Daniela Ventriglia, Sergio Cappucci e il funzionario Diego Vicaro. Il pronunciamento favorevole arriva dopo i ricorsi vinti contro Universiis per la gara per i servizi sociali, e contro la Schiaffini Travel per il trasporto pubblico locale. Sono tre vittorie importantissime, segno che in questa Amministrazione si lavora con oculatezza, trasparenza e in funzione del bene comune. La città deve essere orgogliosa per questi risultati. Quando si vincono sentenze come questa la vittoria è dei cittadini». Un commento circa la sentenza arriva anche dalla Segretaria Iovinella: «Oltre allinammissibilità riconosciuta dal Tar, il Collegio si è espresso in maniera inequivocabile rispetto alla legittimità della scelta dellEnte. Recita infatti il dispositivo: Deve al riguardo essere richiamato lorientamento europeo secondo cui “unautorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e (può) farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche” (in tal senso: CGUE, sentenza 6 aprile 2006 in causa C-410/14 (ANAV). Il medesimo principio è stato ulteriormente ribadito al considerando 5 della cosidetta direttiva settori classici 2014/24/UE secondo cui “è opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”. Nel medesimo senso depone, inoltre, larticolo 2 della cosidetta direttiva concessioni 2014/23/UE (significativamente rubricato Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche), il quale riconosce in modo espresso la possibilità per le amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico: a) avvalendosi delle proprie risorse, ovvero b) in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero ancora c) mediante conferimento ad operatori economici esterni… ».