LA CORTE DI GIUSTIZIA UE HA STABILITO CHE I PRODOTTI ALIMENTARI PURAMENTE VEGETALI NON POSSONO RICORRERE A DENOMINAZIONI COME LATTE, CREMA O BURRO, CHE RAPPRESENTANO INVECE PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE


Intervenendo in merito ad una causa in corso tra la società tedesca TofuTown, e l’associazione Verband Sozialer Wettbewerb, la Corte di Giustizia dell’Ue ha finalmente stabilito che, in linea di principio, i prodotti puramente vegetali non possono venire commercializzati con denominazioni come ’latte’, ’crema di latte o panna’, ’burro’, ’formaggio’ e ’yogurt’, in quanto trattasi – giustamente – di prodotti, che il diritto comunitario riserva esclusivamente a quelli di origine animale. Hai volgia quindi a leggere sugli scaffali dei supermercati diciture come formaggio vegetale, burro di tofu, o panna ’veggie’. E non basta, spiega ancora la Corte, che tali prodotti siano accompagnati dalla descrizione delle loro origini e componenti. Nello specifico TofuTown è un’azienda leader nella rpoduzione e distribuzione di alimenti vegetariani e vegani e, pur commercializzando prodotti ’esclusivamente’ vegetali, usa denominazioni come formaggio vegetale’, ’Soyatoo burro di tofu’, ’Veggie-Cheese’, ’Cream’, ed altre ancora. Da qui la causa presentata in Germania presso il Tribunale regionale di Treviri (Landgericht Trier), dalla Verband Sozialer Wettbewerb, un’associazione che agisce al contrasto della concorrenza sleale. La Verband ritiene infatti che queste promozioni violino la normativa dell’Unione sulle denominazioni per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Tesi ricusata dalla TofuTown, secondo la sua pubblicità non viola nessuna normativa: a suo dire infatti i consumatori percepiscono tali denominazioni consapevoli di avere a che fare con prodotti vegetali. Ma nella sentenza la Corte ha rilevato che, ai fini della commercializzazione e della pubblicità, la normativa in questione riserva, in linea di principio, la denominazione ’latte’ unicamente al latte di origine animale. Oltretutto, salvo che per eccezioni previste, la normativa riserva le denominazioni come crema di latte o panna, chantilly, burro, formaggio e yogurt, unicamente ai prodotti lattiero-caseari: dunque, derivati dal latte. Motivo per cui, le denominazioni ’crema di latte o panna’ od altre, non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che tale prodotto non figuri nell’elenco delle eccezioni, circostanza che non ricorre né nel caso della soia né del tofu.
M.