LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO HA DICHIARATO ILLEGITTIMO L’AGGIO DI EQUITALIA IN SEGUITO AL RICORSO PROPOSTO DA UN’AZIENDA LOCALE

Accogliendo parzialmente un ricorso proposto da una ditta che aveva impugnato l’intimazione di pagamento ricevuta da Equitalia (riferita ad Iva, Ires, Irap, ritenute, addizionali per diversi anni), con la sentenza n. 325/1/2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha dichiarato illegittimo l’aggio di Equitalia. Come spiega il portale di informazione giuridica studiocataldi.it, la Commissione pur respingendo i motivi di ricorso del contribuente – in quanto le imposte erano effettivamente dovute nella misura individuata dall’ufficio – ritiene che l’aggio non debba essere conteggiato. Quest’ultimo infatti, spiega la CTP, costituisce il compenso spettante al concessionario-esattore per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impositore, per cui grava sul contribuente senza una giustificazione e senza un collegamento all’attività effettivamente svolta. In pratica, rappresentando la remunerazione per l’attività svolta dal concessionario (Equitalia) nel riscuotere i tributi, l’aggio attiene al rapporto tra l’ente impositore e il concessionario del servizio stesso, e non può dunque essere addossato al contribuente, inteso come soggetto estraneo a tale rapporto. Come riferisce lo Studio Cataldi, la Commissione ha inoltre rilevato che l’aggio esattoriale, essendo un aiuto di Stato che la normativa assegna ad un’impresa, si pone in contrasto con l’art. 107 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, il quale stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che, favorendo alcune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.