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Invalidità: impossibile ‘vivere’ con 286 euro al mese: la sentenza dei giudici della Consulta

L’assegno mensile di appena 285,66 euro è “manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere e perciò violi il diritto riconosciuto dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

C’è voluto l’intervento Corte Costituzionale, per far capire ai nostri ‘cervelloni eternamente spaparanzati’ sulle poltrone di pelle, che nel 2020 le persone inabili al lavoro – in quanto in condizioni di grave disabilità – con 285.66 euro al mese non possono certo ‘mantenersi’. Ovviamente, si legge “non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita”, e dunque, viene così “violato il diritto al mantenimento, che la Costituzione all’articolo 38 garantisce agli inabili“.

Invalidità: quando l’autonomia è impossibile

Una ‘precisazione’ emersa in camera di consiglio, seguita ad una ‘questione di legittimità costituzionale’, puntualmente sollevata dalla Corte d’Appello di Torino. Ora nei prossimi giorni i giudici costituzionali depositeranno la sentenza, nello specifico, sorta rispetto al caso “che ha dato origine alla presente decisione riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno“.

Invalidità: l’integrazione fino a 516.46 euro per i totali

‘Ovviamente’ la Corte Costituzionale, altro non ha fatto che affermare come, rispetto ‘all’antico incremento al milione’ (quando veniva riferito alle lire, oggi 516,46 euro), che viene riconosciuto già alcuni trattamenti pensionistici relativi alla legge numero 448 del 2011, dove si legge come “debba essere assicurato agli invalidi civili totali” di cui parla la legge 118 del 1971, “senza attendere il raggiungimento del 60° anno di età, attualmente previsto dalla legge“. Dunque, “questo incremento dovrà d’ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano in particolare di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro“.

Invalidità: una sentenza non retroattiva

Inoltre, immaginando ‘la fine’ dell’Inps, i giudici hanno stabilito che questa pronuncia “non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro” come da legge, a partire dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza sulla ‘Gazzetta Ufficiale’. Tuttavia, si legge infine, che permane comunque “la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione”.

Max