Lo scioglimento di movimenti di estrema destra è possibile per il Governo? “Sì, in assenza di una sentenza ed in casi straordinari di necessità ma solo attraverso un decreto legge”. A rispondere all’Adnkronos è il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore ordinario di Diritto Pubblico, presso l’Università di Roma ‘Tor Vergata’.
Il costituzionalista spiega: “In questa materia ci sono due fondamentali leggi: la Scelba del 1952 e la Mancino del 1993. E’ sulla base di queste leggi che sono state sciolte in passato Ordine nuovo, Avanguardia nazionale e Fronte nazionale. O meglio: le prime due in base alla legge Scelba (che non prevede a differenza della legge Mancino la sospensione cautelativa dell’associazione ma solo lo scioglimento); la terza con la legge Mancino, che prescinde dal riferimento al colore politico dell’associazione, ma si concentra sul colpire finalità di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.
“In entrambi i casi – prosegue Guzzetta – la regola è che lo scioglimento possa essere compiuto da organi dell’esecutivo solo previa sentenza di accertamento della natura illecita dell’associazione. Unica eccezione – rimarca – è prevista dalla legge Scelba, che applicando la dodicesima disposizione finale della Costituzione italiana sul divieto di ricostituzione del partito fascista, all’articolo 3 richiede in assenza di una sentenza ed in casi straordinari di necessità e urgenza, che il governo possa intervenire solo mediante decreto legge”.
(di Roberta Lanzara)