Oggi è andata più o meno come già annunciato ma, di qui a poco – anticipa il premier Draghi – arriverà la discussa estensione dell’obbligatorietà del green pass.
Dunque, con ben 259 voti a favore (34 i No), anche con l’assenso della Lega, l’Aula ha approvato il decreto Green pass, che ora passa al vaglio del Senato.
Intanto nell’ambito del Consiglio dei ministri andato in onda oggi a Palazzo Chigi, puntuale – con il silenzio dei leghisti presenti – è stato regolarizzato l’uso del certificato verde nelle scuole (rivolto sia al personale interno che esterno), alle Università e, infine, nelle Rsa.
Infine, particolarmente non da poco, è stata fissata anche l’entità delle sanzioni alle quali andranno incontro i trasgressori.
Ma vediamo nello specifico quali sono le misure presenti in questa attesa bozza del dl:
Come si legge nella bozza appena approvata, “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (…) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19”.
In particolare, prosegue, ”La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori”.
Allo stesso modo, l’obbligo del certificato per accedere nelle scuole “non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute“.
Per quanto riguarda invece i dirigenti scolastici, ed i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche ed educative, questi “sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sul green pass nelle scuole”. In particolare, recita la bozza, “Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica“.
PERSONALE ESTERNO – “Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni (…) deve essere effettuata ‘anche’ dai rispettivi datori di lavoro”.
Infine, per inciso, ”Le disposizioni di cui all’articolo 9-ter si applicano anche al personale scolastico dei servizi educativi per l’infanzia, dei corsi serali e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (C.p.i.a.), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle predette istituzioni”.
Anche qui, spiega ancora la bozza, per quanto riguarda sia il personale interno che esterno, ”Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 di cui all’articolo 9, comma 2“.
Come dicevamo, saranno particolarmente salate le sanzioni (da 400 a mille euro), che rischieranno quanti – fra il personale anche esterno – verranno trovati sprovvisti “di green pass nelle scuole e nelle università”
Per tanto riguardo le Rsa, stesso rischio anche per i “lavoratori che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale. La sanzione sarà applicata anche ai dirigenti e ai datori di lavoro chiamati a vigilare attuando i controlli”.
Dunque, anche se da esterni, lavorare in una Rsa comporterà il possesso dell’obbligo vaccinale. Qui il primo ‘colpo di scena’: “Chi vorrà sottrarsi verrà sospeso dal lavoro e non percepirà alcuna retribuzione”. Una conseguenza pesante dunque per quanti vorranno sottrarsi alla vaccinazione, destinati in automatico alla “sospensione della prestazione lavorativa”; in altre parole questo meccanismo “comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 comma 10”.
Questo perché, così come per il personale impiegato nella Sanità, il nuovo decreto estende l’obbligo del certificato verde “a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di ricovero per anziani”.
Tuttavia, specifica la bozza, sono però esentati dall’obbligo “i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute“.
Max