Home ATTUALITÀ Green pass mezzi pubblici, c’è diritto a rimborso abbonamento?

    Green pass mezzi pubblici, c’è diritto a rimborso abbonamento?

    Green pass obbligatorio per salire su autobus e metro dal 6 dicembre in Italia. Ora come ora quindi è possibile prendere un mezzo pubblico solo se si è vaccinati contro il covid, dopo aver contratto il virus ed essere guariti, oppure ancora dopo essersi sottoposti a tampone. Non avere il Green pass significa quindi, di fatto, non poter prendere un bus o la metro. Ma c’è per caso il diritto al rimborso dell’abbonamento? Il problema sorge per tutti coloro che rifiutano non solo il vaccino ma anche di sottoporsi a tampone per ottenere la certificazione sanitaria che consentirebbe l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico si legge su laleggepertutti.it. Queste persone possono chiedere il rimborso dell’abbonamento che hanno pagato in anticipo e che non potranno utilizzare perché privi di Green pass? Vediamo cosa dice la legge. 

    Green pass trasporto pubblico: cosa dice la legge?
     

    Il Green pass per viaggiare sugli autobus può essere ottenuto: 

    a seguito di vaccinazione o di avvenuta guarigione (cosiddetto “Super green pass”); 

    a seguito di tampone antigenico o molecolare negativo (cosiddetto “Green pass base”). 

    Chi trasgredisce a quest’obbligo rischia di pagare una sanzione economica pari a 400 euro. 

    In sintesi, per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (bus, tram e metro) o privato di linea è necessario essere in possesso almeno del “Green pass base”. 

    Green pass autobus: si può chiedere il rimborso dell’abbonamento?
     

    “A causa di un provvedimento del governo indipendente dalla mia volontà, non posso più usufruire del servizio di trasporto che ho pagato anticipatamente. Di conseguenza, voglio i soldi indietro”. È questa la richiesta che sta pervenendo a praticamente tutte le società a cui è affidata la gestione del trasporto pubblico o di quello privato di linea. Chi non vuole il Green pass ha diritto a ottenere il rimborso dell’abbonamento già pagato? Sebbene sul punto non ci sia giurisprudenza, si deve ritenere che una richiesta del genere non possa essere accolta. Chi non ha il Green pass non può ottenere il rimborso dell’abbonamento già pagato perché nessuno gli impedisce di prendere il mezzo di trasporto; per legge, occorre semplicemente dimostrare di essere in regola con le norme anti-Covid. 

    Chi non può vaccinarsi può validamente portare con sé il certificato di esenzione dalla vaccinazione, che viene rilasciato dalla competente autorità medica a chi, per motivi di salute, non può sottoporsi al vaccino. 

    Pertanto, il rimborso dell’abbonamento sarebbe legittimo se fosse precluso del tutto l’accesso al servizio di trasporto; così non è, visto che anche chi non ha fatto il vaccino e non è guarito dal Covid può comunque salire sull’autobus, esibendo il Green pass base a seguito di tampone negativo oppure la certificazione che dimostra l’esenzione dalla vaccinazione. 

    Green pass: perché non si può chiedere il rimborso dell’abbonamento?
     

    Per il momento non ci sono sentenze che si sono espresse sul caso, ma tutto lascia pensare che la restituzione del prezzo dell’abbonamento non sarà concessa. Se le ragioni esposte nel precedente paragrafo sembrano fragili, proviamo a ragionare con il Codice civile alla mano. 

    L’abbonamento non è altro che un contratto di trasporto stipulato con la società che gestisce questo particolare servizio. Chiedere il rimborso significa domandare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Secondo la legge (art. 1463 cod. civ.), quando una prestazione diventa impossibile (ad esempio, per causa di forza maggiore o per un provvedimento dell’autorità), chi ha ricevuto il pagamento è tenuto a restituirlo. 

    In altre parole, chiunque abbia ricevuto un pagamento per un servizio che non è (più) in grado di rendere è sempre obbligato a rimborsare quanto ha percepito. 

    Si pensi al teatro che deve rimborsare il biglietto agli spettatori nel caso in cui l’artista che avrebbe dovuto esibirsi abbia avuto un incidente che gli impedisce la performance; al rimborso a cui ha diritto chi ha pagato un artigiano per costruirgli un mobile, ma questi non può più lavorare perché il suo magazzino è andato a fuoco; all’acquirente che ha diritto al rimborso del prezzo pagato se il venditore, a causa di un furto che ha subìto, non può più consegnargli la merce. 

    Chi pretende il rimborso dell’abbonamento dell’autobus perché il Green pass è diventato obbligatorio sta in effetti chiedendo la risoluzione del contratto per impossibilità di avvalersi del servizio. Si comprende bene, però, come ciò non sia vero e come le due situazioni siano diverse: l’impossibilità sopravvenuta giustifica la risoluzione del contratto (e quindi il rimborso) perché una delle due prestazioni è diventata, appunto, impossibile da attuare; nel caso del Green pass per il trasporto, invece, il servizio non è diventato impossibile, ma semplicemente la legge ha imposto una specifica condizione per accedervi. In parole povere, il rimborso sarebbe giustificato solo se il servizio non fosse più garantito dalla società dei trasporti; così non è, in quanto autobus, tram e metro continuano a percorrere le strade della città, solo che per salirvi l’utente deve dimostrare un requisito ulteriore rispetto all’abbonamento o al biglietto: il possesso del Green pass. Ecco dunque perché, da un punto di vista giuridico, non c’è diritto al rimborso dell’abbonamento per chi non ha il Green pass per l’autobus.