“La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolto a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”. E’ quanto precisa la circolare del Viminale ‘disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi’, firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi.
”Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo occorre precisare che le vigenti disposizioni individuano due diverse successive fasi. La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per le quali essa prescritta. Tale prima verifica ricorre in ogni caso e proprio in ragione di ciò è configurata” come ”un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati”. E’ quanto precisa la circolare del Viminale ‘disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi’, firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi.
“La seconda fase”, viene spiegato nel testo, “consiste nella dimostrazione da parte del soggetto intestatario della certificazione verde della propria identità personale mediante l’esibizione di un documento d’identità”.
“Si tratta – precisa il Viminale – di un’ulteriore verifica allo scopo di contrastare i casi di abuso o di elusione delle disposizioni. Diversamente dalla prima”, questa verifica ”non ricorre indefettibilmente” come dimostra ”la locuzione ‘a richiesta dei verificatori'”.