Firmato dal Presidente Mattarella, il decreto green pass (in vigore dal prossimo 15 ottobre), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma, oltre a quanto già annunciato, ecco comparire invece un’amara sorpresa per i lavoratori: se non è contemplato il licenziamento, diversamente da quanto annunciato a termine del Cdm, sarà invece possibile incappare nella sospensione dello stipendio.
E’ quanto si apprende scorrendo l’articolo 1 dove si legge che “il personale … nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid 19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro“. Fin qui tutto come saputo ma, a seguire, ecco che il decreto stabilisce “per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati“.
A seguire, ecco che, dal 15 ottobre, l’articolo 2 stabilisce l’obbligo di per “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari”, specificando che le disposizioni “non si applicano” ad avvocati, altri difensori, periti, testimoni e parti del processo.
L’articolo 3 affronta invece il caso, nell’ambito del lavoro privato, per le imprese con meno di 15 dipendenti, dove sarà possibile sostituire il lavoratore privo di green pass. Quindi, si legge, ”Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata … il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021″.
L’articolo 5, relativo alla tempistica – sia del rilascio che della durata – del green pass, per quanti guariti dal covid, viene spiegato che il certificato arriva il giorno stesso della prima dose ed ha comunque una durata di 12 mesi a partire dalla guarigione attestata.
Max