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Gratuito patrocinio: cos’è e chi può usufruirne

I contenziosi legali sono ormai all’ordine del giorno ma non sempre chi ha bisogno di consulenza o assistenza legale può permettersi di corrispondere l’onorario di un avvocato. Come si legge sul sito specializzato Avvocato Accanto, per garantire anche a costoro il diritto alla difesa esiste l’istituto giuridico del gratuito patrocinio: vediamo di seguito di cosa si tratta e chi ne può usufruire.

Cos’è il gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio (tecnicamente denominato “patrocinio a spese dello Stato“) è disciplinato dal ‘Testo unico in materia di spese di giustizia‘ entrato in vigore nel 2002. In sintesi, si tratta di un patrocinio legale pagato dallo Stato a chi, avendo un reddito inferiore ad una certa soglia, non può permettersi di sostenere le spese legali.

La legge sopra citata, all’articolo 74, stabilisce che “è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria“. Il patrocinio è assicurato anche ”processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate“.

Chi può usufruire del patrocinio legale a spese dello Stato

Com’è facile intuire, il gratuito patrocinio non è accessibile a chiunque ma solo a chi in possesso di determinati requisiti; in particolare, l’istituto è usufruibile da parte di chi rientra nel limite di reddito per gratuito patrocinio, individuato dall’articolo 76 del Testo Unico: “può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82“.

Se l’interessato convive con il coniuge (o con altri familiari), il reddito viene calcolato come la somme dei redditi prodotti da tutti i componenti della famiglia; “ai fini della determinazione dei limiti di reddito” – si legge ancora nel Testo Unico – ” si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva“.

Nel caso in cui il processo che coinvolge l’interessato riguarda i diritti della personalità, si tiene conto del solo reddito personale e non di quello familiare. Non possono accedere al gratuito patrocinio i soggetti già condannati in via definitiva per alcune particolari categorie di reato, come ad esempio l’associazione a delinquere di stampo mafioso.

È importante sottolineare come la soglia di reddito per determinare l’accessibilità o meno al gratuito patrocinio viene adeguato ogni due anni “in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente“. L’adeguamento viene disposto con un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Come richiedere il gratuito patrocinio

Per fare richiesta di gratuito patrocinio è necessario anzitutto verificare se le condizioni previste dal testo Unico. Una volta accertata la sussistenza dei requisiti sopra indicati, la domanda deve essere redatta in carta semplice, sottoscritta dal richiedente ed autenticata dal difensore. Il documento deve contenere le seguenti informazioni:

– richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo;

– generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica;

– una dichiarazione sostitutiva da parte dell’interessato;

– l’impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito.

Nel caso di redditi maturati all’estero, un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare una certificazione dell’autorità competente.

Il richiedente del gratuito patrocinio può nominare il difensore scegliendolo dagli elenchi dove sono iscritti gli avvocati che svolgono il patrocinio alle spese dello Stato. Gli elenchi sono tenuti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente.

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Italia Sera