“Le concessioni andavano automaticamente considerate in proroga sino al 31 dicembre 2022 e il provvedimento di scadenza da parte dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane oggetto dell’impugnazione viene pertanto annullato”. Questa, in sintesi, riferisce in una nota l’associazione Logico (Lega Operatori di Gioco su Canale Online), la decisione presa dalla seconda sezione del Tar del Lazio oggi, in merito ai ricorsi presentati da alcuni operatori del gioco online che negli ultimi mesi del 2020 si erano visti notificare un atto con il quale Adm comunicava la scadenza della concessione.
Già in sede cautelare, sottolinea Logico, la stessa autorità amministrativa si era espressa per accogliere le prime istanze cautelari contro la scadenza delle concessioni e sospendere il provvedimento dell’Agenzia, sottolineando che Adm non aveva considerato quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2016 ovvero il riallineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni per la commercializzazione dei giochi a distanza, né il mancato svolgimento della gara prevista per il 2020 e rimandata a causa dell’emergenza sanitaria.
Oggi, con la pronuncia nel merito, sottolinea Logico, “la seconda sezione del Tar ribadisce che i provvedimenti di scadenza violano l’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015 – riguardante la proroga al 31 dicembre 2022 della data di scadenza dei rapporti concessori in essere alla data della sua entrata in vigore. E tutto questo allo scopo di garantire la continuità delle entrate erariali ed il contrasto al gioco illegale, mediante l’allineamento di tutte le concessioni alla medesima data di scadenza prevista dal legislatore”.
Il Tar, rileva l’associazione, “rincara la dose, stabilendo che ‘piuttosto che, come avvenuto, richiamare l’originaria scadenza del rapporto concessorio, omettendo di considerare che proprio quella scadenza convenzionale era stata oggetto di modifica da parte del legislatore’ l’amministrazione ‘avrebbe dovuto espressamente recepirne l’applicazione in senso conforme all’anzidetta interpretazione costituzionalmente orientata della norma’. Tanto più che ‘la proroga non è finalizzata ad evitare l’espletamento della procedura competitiva, bensì a consentire ai concessionari di partecipare alla procedura per l’assegnazione delle nuove concessioni senza soluzione di continuità, come avvenuto per il gruppo di concessionari il cui titolo veniva in scadenza alla data del 30 giugno 2016, e in condizioni di parità’. Di fatto, ‘la mancata proroga delle concessioni venute a naturale scadenza, in assenza di una nuova gara, avrebbe in realtà causato un effetto distorsivo della concorrenza poiché comporterebbe la riduzione dei concessionari allo stato esistenti sul mercato dei giochi pubblici’.
“La seconda sezione del Tar del Lazio che oggi si è espressa su alcuni dei ricorsi in essere, mette la parola fine ad un contenzioso che si sarebbe potuto e dovuto evitare – commenta Moreno Marasco, presidente di Logico – perché sin dall’inizio abbiamo fatto presente le stesse ragioni che oggi vengono espresse in maniera ancora più esaustiva dal Giudice amministrativo. Ci auguriamo che questo chiarimento ponga fine ad una stagione in cui le scelte effettuate appaiono guidate da fini ideologici e punitivi verso il mondo del gioco, che è fatto di imprese e quindi di persone e famiglie che lavorano nel pieno rispetto di tutte le norme”.
Ora, aggiunge Marasco, “auspichiamo l’inizio di un nuovo ciclo in cui si possa finalmente contribuire al riordino di tutto il sistema, alla revisione del divieto di pubblicità e alla costruzione di un diverso rapporto tra Amministrazione e privati, in cui chi rispetta le norme viene tutelato dal mercato illegale anziché danneggiato”.