Federagenti chiede alle Istituzioni lapertura di un tavolo di confronto con le associazioni per definire finalmente ed univocamente a livello normativo, fiscale e previdenziale la figura dellagente di commercio
La recentissima sentenza 26/2019 con cui la corte di appello di Torino ha stabilito che i c.d. riders andrebbero classificati nel terzo genere, profilo intermedio tra lavoro subordinato e lavoro autonomo coordinato e continuativo, porta nuovamente allattualità la problematica relativa al corretto inquadramento di alcune professionalità oggi presenti nel nostro Paese. La questione risulta oggi ancor più urgente poiché, con lintroduzione di modelli sempre più spesso flessibili e talvolta fantasiosi, vengono messe a rischio le tutele previste per i lavoratori.
In particolare, per quanto concerne la categoria da noi rappresentata, Federagenti chiede alle Istituzioni lapertura di un tavolo di confronto con le associazioni per definire finalmente ed univocamente a livello normativo, fiscale e previdenziale la figura dellagente di commercio che opera in forma individuale. Infatti, in base agli interessi, tale profilo viene definito talvolta come autonomo, altre come parasubordinato, altre ancora come imprenditore individuale.
Ciò non costituisce una problematica di poco conto poiché occorre considerare il fatto che gli agenti e rappresentanti di commercio in Italia sono circa 230.000 ed intermediano il 70% del PIL italiano. Federagenti ritiene, infine, che lagente andrebbe considerato come una impresa, in un rapporto alla pari con la ditta preponente per la quale opera.