A differenza di quanto visto finora, solo il medico di medicina generale può, e deve, attestare l’esonero o il differimento, dopo aver visionato i documenti del proprio paziente, in riferimento alla vaccinazione. A differenza, quindi, di quanto succede al momento: ad oggi, infatti, molte ASL hanno istituito delle commissioni di valutazione per verificare gli attestati di esonero o differimento.
Secondo il Dott. Mariano Amici, medico (e chirurgo) di Ardea, che dall’inizio della pandemia invita a salvaguardare in ogni sede i propri diritti, la prassi odierna è sbagliata. Spetta solo ed esclusivamente – e preventivamente – al MMG (medico di medicina generale), conoscere lo stato di salute del proprio paziente.
Il Dott. Amici lo ha spiegato in un messaggio postato sul suo canale Telegram: “Molte ASL, su indicazione del Ministero della Salute hanno istituto commissioni di valutazione dei contenuti degli attestati di differimento e/o esonero – scrive Amici. – Il pretesto è dato dall’espressione letterale della norma di riferimento, vale a dire l’art. 4 comma 2 della legge 76/2021 laddove essa afferma che il medico di medicina generale attesta l’esonero o il differimento previa verifica di documentazione”.
Spiega ancora Amici: “I meri attestati, sprovvisti di documentazione d’appoggio, vengono ritenuti insufficienti dalla ASL e conseguentemente viene fissata la data della vaccinazione o inviata la comunicazione di sospensione”. E qui, secondo Amici, c’è l’errore di fondo: “Si tratta di un’interpretazione del tutto errata. La norma citata prevede che la verifica documentale delle patologie che determinano l’esonero o il differimento deve essere effettuata esclusivamente e preventivamente, dal medico di medicina generale. Egli è l’unico soggetto titolare della prerogativa di conoscere lo stato di salute del paziente e, quindi, autorizzato a prendere cognizione dei documenti”.
“Non è consentita da un lato alcuna visione di documenti sanitari da parte delle ASL – prosegue il medico. – dall’altro è vietata qualsiasi interferenza nella valutazione discrezionale effettuata dal MMG. Non deve, conseguentemente, essere allegata alcuna documentazione all’ASL oltre all’attestato del MMG. L’attesto del MMG fa stato fino a querela di falso: atto che le ASL si badano bene dal proporre”.
Proprio per questo difetto di fondo il Dott. Amici auspica una rapida soluzione che ponga fine a quello che definisce “un abuso di potere”: “Occorre opporre immediatamente all’ASL, e con diffida di contestazione di responsabilità diretta del titolare procedimento, l’abuso di potere che compie attuando un simile comportamento. La celerità è essenziale”.
Conclude Amici, invitando a tutelarsi nel caso in cui dovesse essere protagonista di episodi del genere: “Qualora qualcuno si trovasse nella situazione di dover far fronte ad un attacco di questo tipo è bene che si rivolga ad un legale. In linea di principio sarebbe possibile dettare una lettera standard da inviare all’Asl, ma poiché ogni attestazione di esonero o di differimento presenta delle specifiche peculiarità appare opportuna un’assistenza personalizzata. Io collaboro con l’avv. Mauro Sandri che è contattabile all’indirizzo: avv.maurosandri@gmail.com”.