(Adnkronos) – “Con un’attesa e importante decisione in merito a quanto già sancito dall’Autorità Antitrust italiana riguardo a condotte abusive delle imprese dominanti nei confronti di concorrenti e consumatori nel mercato libero dell’energia, la Corte di Giustizia dell’Ue ha autorevolmente ribadito ieri che, quando perde il monopolio legale che prima deteneva su di un mercato, un’impresa dominante deve astenersi, durante tutta la fase di liberalizzazione, dal ricorrere ai mezzi di cui disponeva in forza del suo precedente stato (e che per questo motivo non sono disponibili ai suoi concorrenti) al fine di conservare indebitamente una posizione dominante sul mercato liberalizzato”. Lo rende noto AIGET in un comunicato.
In particolare la Corte, rileva l’Associazione italiana di grossisti di energia e trader, ha indicato che nel caso specifico “se il giudice del rinvio dovesse constatare che, nella decisione controversa, l’Agcm ha sufficientemente dimostrato che il modo in cui il Sen ha chiesto il consenso dei suoi clienti a ricevere offerte era distorto al fine di favorire le società del gruppo Enel a scapito dei suoi concorrenti, l’esistenza di una tale distorsione escluderebbe la possibilità di ritenere che la differenza di quantità di informazioni contenute nelle liste destinate alla Ee e nelle liste destinate ai concorrenti fosse dovuta al fatto che le prestazioni sul mercato libero erano migliori per le società del gruppo Enel o alla capacità attrattiva del marchio Enel. (…) Un comportamento del genere non potrebbe sicuramente essere adottato da un ipotetico concorrente altrettanto efficiente, poiché, per via della posizione occupata dal Sen sul mercato tutelato, a seguito dell’abolizione del monopolio legale precedentemente detenuto dall’impresa Enel, nessuna impresa concorrente poteva disporre di una struttura idonea a fornire una quantità così elevata di dati anagrafici dei clienti del mercato tutelato”.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, rileva AIGET, “ha inoltre ribadito chiaramente che, quando una posizione dominante viene sfruttata in modo abusivo da una o più società figlie, appartenenti a un’unità economica, l’esistenza di tale unità è sufficiente per ritenere che la società madre sia anch’essa responsabile di un tale abuso. L’esistenza di una simile unità deve essere presunta qualora all’epoca dei fatti almeno la quasi totalità del capitale di tali società figlie fosse detenuta, direttamente o indirettamente, dalla società madre. In tali circostanze l’Autorità Antitrust italiana non è quindi tenuta a fornire alcuna prova aggiuntiva, a meno che la società madre non riesca a dimostrare che, nonostante la detenzione di una tale percentuale di capitale sociale, non aveva il potere di definire i comportamenti delle società figlie”.
A difesa del notevole e pregevole lavoro fatto in questi anni in tal senso da parte dell’Autorità Antitrust italiana, conclude AIGET, “erano intervenuti in giudizio tra gli altri anche lo Stato italiano (azionista di riferimento di Enel…), la Commissione Europea, l’Autorità di Sorveglianza dell’Efta, Germania e Norvegia”.